Amministrazione Trasparente

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Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (in vigore dal 20/04/2013).


Introduzione e premesse

Art. 1 Principio generale di trasparenza

"1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione."...

5. Art. 5 D. Lgs. n. 33/13
Accesso civico
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non e' sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, e' gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano gia' pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente puo' ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2,comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico e' disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, cosi' come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

L’istanza di accesso civico può essere inoltrata tramite e-mail all’indirizzo: info@comune.arenzano.ge.it o tramite PEC all’indirizzo: info@pec.comune.arenzano.ge.it;
viene ricevuta dal Responsabile dell’accesso individuato dall’Ente nella figura del Responsabile dell’Area 1^ che decide sull’ammissibilità della stessa;
La principale differenza tra “accesso civico” e “diritto di accesso” ex L. 241/1990 è che il primo ha la funzione di assicurare la corretta e completa pubblicazione di documenti, informazioni e dati per i quali sussiste un obbligo di pubblicazione previsto da norme di legge mentre il secondo garantisce la tutela di interessi qualificati e solo per particolari categorie di documenti individuati dalla Legge e dai regolamenti.
In caso di mancata risposta o di diniego il cittadino può alternativamente rivolgersi al titolare del potere sostitutivo, individuato dal regolamento nella figura del Segretario Comunale, o al TAR competente.
Anche le Società partecipate dal Comune sono assoggettate agli obblighi previsti dall’Art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013 in materia di Accesso Civico.

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Ai sensi dell'articolo 43 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza.

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Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4 e 7 del d.lgs. 14.03.2013, n. 33, in materia di riutilizzo dei dati personali pubblicati sul web e per quanto precisato dal Garante per la Protezione dei Dati personali con la Deliberazione n. 243/2014, si informa che dati pubblicati sul sito del Comune di Arenzano, ai fini della trasparenza o per altra precisa disposizione di legge, sono riutilizzabili da terzi solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/ce e DLlgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Questa pagina raccoglie le informazioni di cui è prevista la pubblicazione, nello schema indicato dal decreto e comune a tutte le pubbliche amministrazioni.

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Ultima modifica: 04/07/2022