IMU 2014 - Saldo
- Le abitazioni principali classificate catastalmente "A1", "A8" e "A9" e relative pertinenze Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. NB. "Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze si applicano per un solo immobile
- L'abitazione principale posseduta da cittadini anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che l'abitazioni non risulti locata se l’immobile appartiene alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9. Per anziano si intende chi ha compiuto il 65° anno di età.
- TUTTE LE ALTRE CASISTICHE incluse aree fabbricabili (verificare paragrafo categorie escluse)
- Si specifica che con il quadro normativo ad oggi in vigore i terreni incolti, agricoli e i fabbricati rurali in Arenzano sono esenti
- I Cittadini AIRE Per l’anno 2014 agli immobili di proprietà di soggetti iscritti AIRE dovrà essere applicata l’aliquota dell’8,6 per mille.
- NB PER I TERRENI CONTATTARE L'UFFICIO
- Si detraggono dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze € 200,00; la detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Tale detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (iacp) o dagli enti di edilizia di residenza pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 D.P.R. 616/1977.
- Le detrazioni per i figli non sono più applicabili
- Il proprietario;
- Il titolare di diritto reale di usufrutto;
- Il titolare del diritto di abitazione categorie A1/A8/A9 (coniuge superstite ed ai fini IMU si intende anche l'assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio);
- Il titolare del diritto di superficie;
- Il locatario di bene in leasing;
- Il concessionario di aree demaniali;
- Il titolare di diritto d'uso;
e le relative pertinenze Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
La norma ha assimilato a tale casistica le seguenti:
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ;
- L'unica unità immobiliare, posseduta e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente nelle forze armate, forze di polizia , vigile del fuoco, personale della carriera prefettizia;
- Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del ministro delle infrastrutture 22/04/2008;
- Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
NB. "Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale l'esenzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze si applicano per un solo immobile
L’unità abitativa che deve corrispondere all’ultima residenza, posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Per anziano si intende chi ha compiuto il 65° anno di età.
Comodati gratuiti:
L’unità abitativa concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta, entro il primo grado (genitori – figli), che la utilizzano come abitazione principale nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l’inammissibilità, entro il versamento del saldo d’imposta IMU, dichiarazione sostitutiva di atto notorio (a firma del comodatario), ai sensi art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso della certificazione ISEE non superiore a 15.000 euro del nucleo familiare del comodatario, relativo all’anno precedente rispetto a quello per cui si richiede l’agevolazione IMU.
Moltiplicatore | BASE IMPONIBILE (Rendita catastale dell'immobile rivalutata del 5% e moltiplicata per:) |
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160 | Per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 |
140 | Per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 |
80 | Per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5 |
65 | Per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi D/5) |
55 | Per i fabbricati della categoria catastale C/1 |
Aree Fabbricabili | Valore venale in comune commercio |
Percentuale Applicata | Tipo Aliquota |
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0,4% (4 per mille) |
Aliquota base per abitazione principale e relative pertinenze (Categorie A1 - A8 - A9) |
0,66% (6,6 per mille) | Per le unità abitative locate con contratto registrato ad un soggetto che l’utilizzi come abitazione principale (Residenza anagrafica) |
0,86% (8,6 per mille) | Categoria D ( così suddivise: 7,6 per mille CODICE TRIBUTO STATO 3925 - 1,00 per mille CODICE TRIBUTO COMUNE 3930) |
0,86 (8,6 per mille) | Tutte le altre casistiche |
Attenzione: Le aliquote approvate dal Consiglio Comunale per il 2014 sono variate rispetto all’acconto (calcolato sulla base delle aliquote 2013). Occorre quindi conguagliare ricalcolando l’importo dovuto annualmente sulla base delle nuove aliquote e sottraendo l’acconto già versato.
Codice catastale del
Comune di ARENZANO A388
Codice Tributo | Denominazione |
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3912 | "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze |
3918 | "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE"; (l’intero importo dell’acconto va versato su questo codice). |
3916 | "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE"; |
3930 | "IMU" - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - quota comune (1, per mille) |
3925 | "IMU" - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - quota Stato (7,6 per mille) |
3923 | "IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE"; |
3924 | "IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE". |
Quando il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria per esempio:
- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e non locati);
- Unica unità abitativa posseduta e non concessa in locazione dal personale del comparto sicurezza assimilata ex lege all’abitazione principale
- l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria
- l’immobile è stato oggetto di concessione demaniale
- l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato
- gli immobili esenti ai sensi della lett. C) e della lettera I) art. 7 del D.Lgs n. 504 del 1992
Non vi è obbligo per le compravendite, successioni.
I casi in cui è obbligatorio presentarla sono specificatamente elencati al paragrafo 1.5 delle istruzioni IMU (link a fine pagina)
Per le variazioni avvenute nel 2014 il termine di presentazione è fissato al 30/06/2015
Per eventuali chiarimenti o casistiche particolari contattare l'ufficio ai seguenti numeri:
- 010.9138.211 Marcenaro
- 010.9138.290 Borello
- 010.9138.309 Fassione
- indirizzo email: tributi@comune.arenzano.ge.it
Orari di apertura al pubblico dell’Ufficio :
martedì dalle 9,30 alle 11,30 - venerdì dalle 8.00 alle 11.00
giovedì dalle 15.00 alle 17.00
- Modello F24 Semplificato PDF
- Modello F24 Ordinario PDF
- Agenzia del Territorio (Controlla la tua rendita)
- Agenzia delle Entrate (Paga on line con F24)
- Regolamento comunale IMU
- Modello Dichiarazione Imu (PDF)
- Istruzioni Imu (PDF)
- Modulo richiesta rimborso IMU/ICI
- Modulo autocertificazione per comodati d'uso
- Delibera Giunta Comunale n.233 del 25/06/2013 - Aree edificabili
Calcolo IMU 2014 dal sito amministrazionicomunali.it
nb digitare le aliquote sopra esposte