Separazioni - Divorzi

Separazioni e divorzi

La Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)

ha previsto la possibilità di effettuare in modo semplificato separazioni e divorzi davanti all’Avvocato e davanti all’Ufficiale di Stato Civile, a determinate condizioni:

Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, dal 11.12.2014, la possibilità per i coniugi di decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale mediante dichiarazione resa di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, del comune di:

residenza di uno dei coniugi

iscrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito civile

trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario o altri riti religiosi

trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato all’estero da due cittadini italiani o da un cittadino italiano ed un cittadino straniero

Questa possibilità non è prevista in caso di presenza di figli

-      minori

-      maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3,c.3, della Legge n. 104/92 o figli economicamente non autosufficienti

-      nel caso in cui le parti vogliano stipulare accordi che contengano patti di trasferimento patrimoniale.

PROCEDIMENTO:

E’ necessario concordare telefonicamente due appuntamenti (a distanza di almeno trenta giorni)

le parti devono trasmettere all’ufficio di stato civile le dichiarazioni e le notizie necessarie per poter avviare il procedimento compilando il Modello di dichiarazione (il modulo sottoscritto da entrambi i coniugi deve essere inviato a: statocivile@comune.arenzano.ge.it corredato da fotocopia di valido documento di riconoscimento dei dichiaranti);

Dopo i dovuti accertamenti da parte dell’Ufficio, i coniugi si potranno recare davanti all’Ufficiale di Stato Civile il quale riceverà da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento (primo appuntamento)

Secondo appuntamento (già concordato):

è  Se i coniugi non si presentano: la mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo e il primo atto di accordo non ha alcun valore (se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o di divorziare occorre fissare un altro appuntamento per riformulare l’accordo)

è Se i coniugi si presentano l’ufficiale di stato civile recepisce la dichiarazione delle parti di conferma dell’accordo. Dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento in contanti oppure mediante Versamento a favore del Comune di Arenzano mediante versamento su C/C postale al n. 11549169, oppure tramite bonifico bancario - Banca Monte dei Paschi di Siena Filiale: GENOVA AG.7 IBAN IT37W0103001407000000361432

Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo appuntamento)

Modulistica Modulo dichiarazioni