Difensore Civico

La figura del Difensore Civico è stata introdotta nel ordinamento degli Enti Locali con la Legge n.142 del 1990, art. 8, contenente disposizioni in materia di Enti Locali. Si è trattato in prima applicazione di una facoltà prevista in capo agli enti territoriali di individuare una figura che svolgesse funzioni di garante dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.
Analoga previsione è stata poi inserita all’art. 11 del D. Lgs. 267/2000 demandando allo Statuto comunale il compito di prevederne l’istituzione ed ampliando le funzioni del Difensore Civico il quale può ora, anche di propria iniziativa, segnalare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini. Fino ad esercitare la funzione di controllo di legittimità sugli atti degli E.L. nei casi previsti dall’art. 127 del Testo Unico Enti Locali.
Il Difensore Civico è un organo, autonomo ed indipendente, di tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi individuali, collettivi e diffusi, a fronte di atti o comportamenti assunti dalla P.A., ed interviene per garantire la tempestività e la regolarità del procedimento e verificare il rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità, legalità e trasparenza, efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa.
L’azione di controllo del D.C. si esplica nei confronti dell’Ente ed anche nei confronti dei soggetti che svolgono pubblici servizi.
Possono rivolgersi all’organo di controllo sia persone che società, associazioni, comitati anche non residenti, che abbiano in corso procedimenti o richieste rivolte ad uffici di una amministrazione comunale. L’accesso all’ufficio del Difensore Civico è gratuito.

Cosa può fare
  1. Il D.C. può intervenire su richiesta o per propria iniziativa per prevenire o porre rimedio ad abusi disfunzioni o carenze dell’amministrazione comunale, provvedendo a che la violazione sia eliminata;
  2. Fornire indicazioni agli interessati in relazione ad altre complementari forme di garanzia,previste dalla legge, per tutelare pienamente i propri diritti;
  3. Consigliare l’interessato sulle iniziative da assumere nei confronti dell’amministrazione inadempiente cui si era già rivolto indirizzandolo, eventualmente, verso altra struttura in grado di soddisfare le esigenze;
  4. Esperire, nelle materie di competenza, tentativi di conciliazione anche promovendo incontri tra gli interessati e l’amministrazione, suggerendo soluzioni idonee al raggiungimento dell’accordo.

Cosa non può fare
  1. Non può regolare controversie tra privati;
  2. Non può intervenire nelle scelte politiche né agire in sostituzione dei funzionari comunali;
  3. Non può agire in tutela di situazioni legate al rapporto di impiego su richiesta dei dipendenti;
  4. Non può curare ricorsi agli organi di giustizia amministrativa o civile;
  5. Non può intervenire in merito a verbali di violazioni al codice della strada o ad altro regolamento.
  6. Non può esercitare attività di controllo sugli atti tributari, in quanto la materia è competenza delle commissioni tributarie.

Il Difensore Civico, in ogni caso, ricevuta la segnalazione effettua una preliminare istruttoria, individua soluzioni informando gli interessati delle iniziative intraprese e dei risultati ottenuti, informa sulle eventuali azioni amministrazioni o giurisdizionali da intraprendere

Diritto di accesso agli Atti
La materia è regolata dalla Legge 241 del 1990, artt. 22 e seguenti, e successive modificazioni ed integrazioni.
Nei casi in cui un cittadino abbia proposto domanda di acceso ad atti e documenti amministrativi detenuti a qualunque titolo dalla amministrazione, per cui lo stesso cittadino sia portatore di un interesse diretto, concreto, e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, l’amministrazione ha generalmente 30 gg. Di tempo per provvedere. Nei casi di diniego all’accesso o di esclusione dallo stesso, l’amministrazione deve darne comunicazione formale e motivata al richiedente nello stesso termine. In quest’ultimo caso è previsto, oltre al ricorso giurisdizionale al TAR, il ricorso al Difensore Civico competente per territorio, esperito il quale sarà sempre possibile adire al TAR in quanto i termini iniziali risultano sospesi.

Quella del Difensore Civico è dunque una forma di tutela incisiva che interviene nel corso del procedimento ed ha il vantaggio di fornire risposte in tempi relativamente brevi, a differenza di quanto avviene di norma in sede di ricorso giurisdizionale, ed in forma assolutamente gratuita.

La Legge 42/2010 ha stabilito l’abolizione della figura del Difensore Civico Comunale, consentendo di terminare gli incarichi in corso, fino alla loro naturale scadenza.
Il Comune di Arenzano ha stipulato, fin dal 1996, una convenzione con il Difensore Civico Regionale. In carica dal gennaio 2011 il Difensore Civico Regionale è il Dott. Francesco Lalla.



l Difensore Civico riceve negli uffici della Regione Liguria, a Genova in via delle Brigate Partigiane 2 - settimo piano, nei giorni di martedì e mercoledì, dalle 9.30 alle 12.00 previo appuntamento telefonico ai numeri 010.548.4223 - 010.5485604 - 010.548.4432
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