IMU 2013 - Acconto

SOSPENSIONE DELL'ACCONTO DI GIUGNO per l'abitazione principale
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale l'esenzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.


Devono versare l'acconto di giugno i soggetti passivi imu per le seguenti casistiche:
   
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Le abitazioni principali classificate catastalmente "A1", "A8" e "A9" e relative pertinenze
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. NB. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.
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L'abitazione posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero (iscritti AIRE) se l’immobile appartiene alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.
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L'abitazione posseduta da cittadini anziani (dal 65° anno di età) e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che l'abitazione non risulti locata, se l’immobile appartiene alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.
DETRAZIONI per le casistiche non sospese Si detraggono dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze € 200,00; la detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica
MAGGIORE DETRAZIONE per le casistiche non sospese



Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Nel caso di figli che abbiano compiuto i 26 anni nel corso dell'anno di riferimento del pagamento, occorrerà effettuare una detrazione pro-rateo, cioè considerando solo i mesi utili prima del compimento dei 26 anni. L'importo complessivo della maggiore detrazione, non può superare l'importo massimo di € 400,00.
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Tutte le altre casistiche previste ai sensi di legge (immobili e aree fabbricabili).

Soggetti Passivi
  1. Il proprietario;
  2. Il titolare di diritto reale di usufrutto;
  3. Il titolare del diritto di abitazione (ai fini IMU si intende anche l'assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annulllamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio);
  4. Il titolare del diritto di superficie;
  5. Il locatario di bene in leasing;
  6. Il concessionario di aree demaniali;
  7. Il titolare di diritto d'uso;
Base imponibile
La rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:
Moltiplicatore BASE IMPONIBILE (Rendita catastale dell'immobile  rivalutata del 5% e moltiplicata per:)
160 Per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
140 Per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
80 Per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5
65 Per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi D/5)
55 Per i fabbricati della categoria catastale C/1
Aree Fabbricabili Valore venale in comune commercio
Aliquote in acconto (per il saldo contattare l’Ufficio Tributi)
Percentuale Applicata Tipo Aliquota
0,4% (4 per mille)

Aliquota base per abitazione principale e relative pertinenze

(Categorie A1 - A8 - A9)
0,76% (7,6 per mille) Per le unità abitative locate con contratto registrato ad un soggetto che l’utilizzi come abitazione principale (Residenza anagrafica)
0,93% (9,3 per mille) Per tutte le altre casistiche
Come Pagare
Con modello F24 reperibili presso le banche, le poste, sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Per i codici tributo da riportare sul modello F24 vedere le tabelle allegate. Codice catastale del Comune di ARENZANO A388 Al fondo della pagina, sono disponibili i download del modello F24, dei codici per effettuare i versamenti e le istruzioni per l'utilizzo del portale per il calcolo online.
Quando Pagare
entro il 16 giugno (17 in quanto il 16 è domenica)


Codici da inserire nel modello F24 per il versamento IMU
Codice Tributo Denominazione
3912 "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze
3918 "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE"; (l’intero importo dell’acconto va versato su questo codice).
3916 "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE";
3930 "IMU" - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - incremento Comune (contattare ufficio)
3925 "IMU" - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - quota Stato (7,6 per mille)
3923 "IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";
3924 "IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE".
Dichiarazione IMU - chi deve presentare dichiarazione

Quando il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria per esempio:

  1. l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria
  2. l’immobile è stato oggetto di concessione demaniale
  3. l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato
  4. gli immobili esenti ai sensi della lett. C) e della lettera I) art. 7 del D.Lgs n. 504 del 1992

Non vi è obbligo per le compravendite, successioni.
I casi in cui è obbligatorio presentarla sono specificatamente elencati al paragrafo 1.5 delle istruzioni IMU (link a fine pagina)

Per le variazioni avvenute nel 2012 il termine di presentazione è stato posticipato al 30/06/2013 ai sensi della lett. A) comma 4, dell’art. 10 del D.L. n. 35 del 2013.
Per eventuali chiarimenti o casistiche particolari contattare l'ufficio ai seguenti numeri:

Orari di apertura al pubblico dell’Ufficio :
martedì e venerdì dalle 9,30 alle 11,30
giovedì dalle 15.00 alle 17.00

Calcolo IMU se si utilizza per il saldo  digitare le aliquote 2013

Link al sito Anutel per calcolo IMU 2012 - acconto 2013
N.B. se si utilizza per il saldo 2013 digitare le aliquote deliberate per l'anno 2013.
Si precisa che la procedura esegue un mero calcolo matematico sulla base delle rendite e dei dati da Voi inseriti, pertanto questo Ufficio si manleva da evenutali errori derivanti dall'utilizzo della presente procedura e rimanda gli utilizzatori alla lettura di quanto indicato dalla ditta fornitrice nella nota informativa iniziale ed a quanto in calce alla procedura stessa.

Per eventuali chiarimenti o casistiche particolari contattare l'ufficio ai seguenti numeri:
Link Utili