IMU 2013 - Saldo
(in applicazione del D.L. n. 133 del 30/11/2013)
- Per le abitazioni principali e le relative pertinenze.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale l'esenzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.
- Per le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità dello IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, N. 616
- NB. "Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale l'esenzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze si applicano per un solo immobile
- L'abitazione posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero (iscritti AIRE)
- L'abitazione posseduta da cittadini anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che l'abitazioni non risulti locata. Per anziano si intende chi ha compiuto il 65° anno di età.
Le abitazioni principali classificate catastalmente "A1", "A8" e "A9" e relative pertinenze Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. NB. "Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze si applicano per un solo immobile |
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L'abitazione posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero (iscritti AIRE) se l’immobile appartiene alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9. | |
L'abitazione posseduta da cittadini anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che l'abitazioni non risulti locata. Per anziano si intende chi ha compiuto il 65° anno di età. se l’immobile appartiene alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 | |
DETRAZIONI per le casistiche non abolite | Si detraggono dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze € 200,00; la detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica |
MAGGIORE DETRAZIONE per le casistiche non abolite |
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Nel caso di figli che abbiano compiuto i 26 anni nel corso dell'anno di riferimento del pagamento, occorrerà effettuare una detrazione pro-rateo, cioè considerando solo i mesi utili prima del compimento dei 26 anni. L'importo complessivo della maggiore detrazione, non può superare l'importo massimo di € 400,00. |
Tutte le altre casistiche previste ai sensi di legge (immobili e aree fabbricabili). |
- Il proprietario;
- Il titolare di diritto reale di usufrutto;
- Il titolare del diritto di abitazione (ai fini IMU si intende anche l'assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annulllamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio);
- Il titolare del diritto di superficie;
- Il locatario di bene in leasing;
- Il concessionario di aree demaniali;
- Il titolare di diritto d'uso;
Moltiplicatore | BASE IMPONIBILE (Rendita catastale dell'immobile rivalutata del 5% e moltiplicata per:) |
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160 | Per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 |
140 | Per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 |
80 | Per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5 |
65 | Per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi D/5) |
55 | Per i fabbricati della categoria catastale C/1 |
Aree Fabbricabili | Valore venale in comune commercio |
Percentuale Applicata | Tipo Aliquota |
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0,4% (4 per mille) |
Aliquota base per abitazione principale e relative pertinenze (Categorie A1 - A8 - A9) |
0,76% (7,6 per mille) | Per le unità abitative locate con contratto registrato ad un soggetto che l’utilizzi come abitazione principale (Residenza anagrafica) |
0,93% (9,3 per mille) | Categorie “D” (7,6 per mille codice Stato – 1,7 per mille codice Comune) |
1,06% (10,60 per mille) | Per tutte le altre casistiche |
Codice catastale del Comune di ARENZANO A388
Il versamento va effettuato tramite modello F24
Dal dovuto annuale, sulla base delle aliquote imu 2013, si detrae quanto versato in acconto sulla base delle aliquote imu 2012.
Codice Tributo | Denominazione |
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3912 | "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze |
3918 | "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE"; (l’intero importo va versato su questo codice). |
3916 | "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE"; |
3930 | "IMU" - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - incremento Comune (1,7 per mille) |
3925 | "IMU" - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - quota Stato (7,6 per mille) |
3923 | "IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE"; |
3924 | "IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE". |
Quando il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria per esempio:
- l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria
- l’immobile è stato oggetto di concessione demaniale
- l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato
- gli immobili esenti ai sensi della lett. C) e della lettera I) art. 7 del D.Lgs n. 504 del 1992
Non vi è obbligo per le compravendite, successioni.
I casi in cui è obbligatorio presentarla sono specificatamente elencati al paragrafo 1.5 delle istruzioni IMU (link a fine pagina)
Per eventuali chiarimenti o casistiche particolari contattare l'ufficio ai seguenti numeri:
- 010.9138.211 Marcenaro
- 010.9138.290 Borello
- 010.9138.309 Fassione
- indirizzo email: tributi@comune.arenzano.ge.it
- indirizzo PEC: info@pec.comune.arenzano.ge.it
Orari di apertura al pubblico dell’Ufficio :
martedì e venerdì dalle 9,30 alle 11,30
giovedì dalle 15.00 alle 17.00
- Modello F24 PDF
- Agenzia del Territorio (Controlla la tua rendita)
- Agenzia delle Entrate (Paga on line con F24)
- Regolamento comunale IMU
- Modello Dichiarazione Imu (PDF)
- Istruzioni Imu (PDF)
- Modulo richiesta rimborso IMU/ICI
- Delibera di Consiglio Comunale n. 20 dell’08.07.2013