IMU 2013 - Saldo

ABOLIZIONE IMU ABITAZIONE PRINCIPALE
(in applicazione del D.L. n. 133 del 30/11/2013)
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale l'esenzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.


CHI DEVE PAGARE IL SALDO IMU
   
  Le abitazioni principali classificate catastalmente "A1", "A8" e "A9" e relative pertinenze
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

NB. "Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze si applicano per un solo immobile

  L'abitazione posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero (iscritti AIRE) se l’immobile appartiene alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.
  L'abitazione posseduta da cittadini anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che l'abitazioni non risulti locata. Per anziano si intende chi ha compiuto il 65° anno di età. se l’immobile appartiene alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9
DETRAZIONI per le casistiche non abolite Si detraggono dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze € 200,00; la detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica
MAGGIORE DETRAZIONE per le casistiche non abolite



Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Nel caso di figli che abbiano compiuto i 26 anni nel corso dell'anno di riferimento del pagamento, occorrerà effettuare una detrazione pro-rateo, cioè considerando solo i mesi utili prima del compimento dei 26 anni. L'importo complessivo della maggiore detrazione, non può superare l'importo massimo di € 400,00.
  Tutte le altre casistiche previste ai sensi di legge (immobili e aree fabbricabili).
Si specifica che con il quadro normativo in vigore i terreni agricoli e i fabbricati rurali in Arenzano sono esenti.

Soggetti Passivi - Chi deve pagare per le casistiche non abolite

Base imponibile
La rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:
Moltiplicatore BASE IMPONIBILE (Rendita catastale dell'immobile rivalutata del 5% e moltiplicata per:)
160 Per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
140 Per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
80 Per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5
65 Per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi D/5)
55 Per i fabbricati della categoria catastale C/1
Aree Fabbricabili Valore venale in comune commercio

Aliquote 2013
Percentuale Applicata Tipo Aliquota
0,4% (4 per mille)

Aliquota base per abitazione principale e relative pertinenze

(Categorie A1 - A8 - A9)
0,76% (7,6 per mille) Per le unità abitative locate con contratto registrato ad un soggetto che l’utilizzi come abitazione principale (Residenza anagrafica)
0,93% (9,3 per mille) Categorie “D” (7,6 per mille codice Stato – 1,7 per mille codice Comune)
1,06% (10,60 per mille) Per tutte le altre casistiche

Come Pagare
Con modello F24 reperibili presso le banche, le poste, sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Per i codici tributo da riportare sul modello F24 vedere le tabelle allegate.
Codice catastale del Comune di ARENZANO A388
Il versamento va effettuato tramite modello F24
Dal dovuto annuale, sulla base delle aliquote imu 2013, si detrae quanto versato in acconto sulla base delle aliquote imu 2012.
Quando Pagare
ENTRO IL 16 DI DICEMBRE


Codici da inserire nel modello F24 per il versamento IMU
Codice Tributo Denominazione
3912 "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze
3918 "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE"; (l’intero importo  va versato su questo codice).
3916 "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE";
3930 "IMU" - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - incremento Comune (1,7 per mille)
3925 "IMU" - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - quota Stato (7,6 per mille)
3923 "IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";
3924 "IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE".


Dichiarazione IMU - chi deve presentare dichiarazione

Quando il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria per esempio:

  1. l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria
  2. l’immobile è stato oggetto di concessione demaniale
  3. l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato
  4. gli immobili esenti ai sensi della lett. C) e della lettera I) art. 7 del D.Lgs n. 504 del 1992

Non vi è obbligo per le compravendite, successioni.
I casi in cui è obbligatorio presentarla sono specificatamente elencati al paragrafo 1.5 delle istruzioni IMU (link a fine pagina)

Per le variazioni avvenute nel 2013 il termine di presentazione, ad oggi, è al 30/06/2014 ai sensi della lett. A) comma 4, dell’art. 10 del D.L. n. 35 del 2013.
Per eventuali chiarimenti o casistiche particolari contattare l'ufficio ai seguenti numeri:

Orari di apertura al pubblico dell’Ufficio :
martedì e venerdì dalle 9,30 alle 11,30
giovedì dalle 15.00 alle 17.00


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