IMU 2015 - Saldo

Il Consiglio Comunale con provvedimento n. 18 e 19 del 07/07/2015 ha deliberato le aliquote IMU e TASI per l’anno 2015. Sono state confermate le aliquote utilizzate già nel 2014 e per l’acconto 2015.
Rimangono esenti IMU le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad esclusione delle categorie cosiddette di "lusso" (A1 – A8 – A9)

Chi deve pagare il saldo di dicembre:
  Le abitazioni principali classificate catastalmente "A1", "A8" e "A9" e relative pertinenze
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

NB. "Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze si applicano per un solo immobile

  L'abitazione posseduta da cittadini anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che l'abitazioni non risulti locata se l'immobile appartiene alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9. Per anziano si intende chi ha compiuto il 65° anno di età.
DETRAZIONI per le casistiche non sospese Si detraggono dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze € 200,00; la detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Tale detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (iacp) o dagli enti di edilizia di residenza pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 616/1977.
   
  TUTTE LE ALTRE CASISTICHE incluse aree fabbricabili (verificare paragrafo categorie escluse)
  L'abitazione e gli altri immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all'estero – non pensionati (iscritti AIRE)

Soggetti Passivi
  1. Il proprietario;
  2. Il titolare di diritto reale di usufrutto;
  3. Il titolare del diritto di abitazione categorie A1/A8/A9 (coniuge superstite ed ai fini IMU si intende anche l'assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio);
  4. Il titolare del diritto di superficie;
  5. Il locatario di bene in leasing;
  6. Il concessionario di aree demaniali;
  7. Il titolare di diritto d'uso;

Casistiche escluse dal regime IMU dalla normativa ad oggi in vigore
ABITAZIONE PRINCIPALE (categoria catastale A2/A3/A4/5/A6/A7)
e le relative pertinenze Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
La norma ha assimilato a tale casistica le seguenti:
  1. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa , adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ;
  2. L'unica unità immobiliare, posseduta e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente nelle forze armate, forze di polizia , vigile del fuoco, personale della carriera prefettizia;
  3. Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del ministro delle infrastrutture 22/04/2008;
  4. Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

I cittadini iscritti all'AIRE solo se pensionati nei rispettivi paesi di residenza, su una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale (previa autocertificazione in merito al requisito richiesto).

Sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.


UNITA' ABITATIVE ASSIMILATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
(ESENTI O ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE A SECONDA DELLA CATEGORIA CATASTALE)


Anziani e disabili in Istituti, casa di riposo:
L’unità abitativa che deve corrispondere all’ultima residenza, posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Per anziano si intende chi ha compiuto il 65° anno di età.
Comodati gratuiti:
L’unità abitativa concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta, entro il primo grado (genitori – figli), che la utilizzano come abitazione principale nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l’inammissibilità, entro il versamento del saldo (16-12-2015) d’imposta IMU, dichiarazione sostitutiva di atto notorio (a firma del comodatario), ai sensi art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso della certificazione ISEE non superiore a 15.000 euro del nucleo familiare del comodatario, relativo all’anno precedente rispetto a quello per cui si richiede l’agevolazione IMU.



Come di calcola - Base imponibile
La rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:
Moltiplicatore BASE IMPONIBILE (Rendita catastale dell'immobile rivalutata del 5% e moltiplicata per:)
160 Per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
140 Per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
80 Per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5
65 Per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi D/5)
55 Per i fabbricati della categoria catastale C/1
Aree Fabbricabili Valore venale in comune commercio

Aliquote a saldo 2015 (uguale all'acconto)
Percentuale Applicata Tipo Aliquota
0,4% (4 per mille) Aliquota base per abitazione principale e relative pertinenze

(Categorie A1 - A8 - A9)
0,66% (6,6 per mille) Per le unità abitative locate con contratto registrato ad un soggetto che l'utilizzi come abitazione principale (Residenza anagrafica)
0,86% (8,6 per mille) categoria D (così suddivise: 7,6 per mille CODICE TRIBUTO STATO - 1 per mille CODICE TRIBUTO COMUNE)
0,86 (8,6 per mille) Tutte le altre casistiche

Come Pagare
Con modello F24 reperibili presso le banche, le poste, sul sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Per i codici tributo da riportare sul modello F24 vedere le tabelle allegate.
Codice catastale del
Comune di ARENZANO A388
 
Al fondo della pagina, sono disponibili i download del modello F24


Quando Pagare
entro il 16 dicembre 2015

Codici da inserire nel modello F24 per il versamento IMU
Codice Tributo Denominazione
3912 "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze
3918 "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricat"; (l'intero importo dell'acconto va versato su questo codice)
3916 "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili;
3930 "IMU" - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - quota comune (1 per mille)
3925 "IMU" - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - quota Stato (7,6 per mille)
3923 "IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";
3924 "IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE".

Dichiarazione IMU
Quando il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria per esempio:

  1. Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati);
  2. Unica unità abitativa posseduta e non concessa in locazione dal personale del comparto sicurezza assimilata ex lege all'abitazione principale
  3. L'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria
  4. L'immobile è stato oggetto di concessione demaniale
  5. L'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato
  6. Gli immobili esenti ai sensi della lett. C) e della lettera I) art. 7 del D.Lgs n. 504 del 1992

Non vi è obbligo per le compravendite, successioni.
Per le variazioni avvenute nel 2015 il termine di presentazione è stato fissato al 30/06/2016

Recapiti Ufficio Tributi
Per eventuali chiarimenti o casistiche particolari contattare l'ufficio ai seguenti numeri:


Orari di apertura al pubblico dell'Ufficio :

martedì dalle 9,30 alle 11,30 - venerdì dalle 8,00 alle 11,00
giovedì dalle 15.00 alle 17.00

Dal 1° al 16 dicembre l'ufficio rimarrà aperto al pubblico il

lunedì, martedì, mercoledì dalle 9.30 alle 11.30 -
venerdì dalle 8.00 alle 11.00
giovedì dalle 15.00 alle 17.00

Link Utili


Calcolo IUC ( IMU + TASI ) 2015 dal sito amministrazionicomunali.it

n.b. digitare le aliquote IMU E TASI e le percentuali TASI sopra esposti