I.C.I. 2006
DICHIARAZIONE I.C.I.
TERMINI
Nel caso di variazioni nella proprietà (es.acquisti/vendite..) o nella destinazione d'uso degli immobili, ovvero negli altri casi previsti dalla legge, il contribuente è tenuto alla presentazione di apposita dichiarazione di variazione ai fini I.C.I. presso il Comune di ubicazione dell'immobile su modulo approvato con Decreto Ministeriale,
ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI RELATIVA ALL'ANNO IN CUI IL POSSESSO O LA VARIAZIONE HA AVUTO CORSO (es. variazione avvenuta in data 10/10/2005; la dichiarazione ai fini I.C.I. deve essere presentata entro il 31/07/2006), La dichiarazione, compilata in ogni parte e debitamente firmata, deve essere consegnata direttamente presso l'Ufficio Tributi dietro rilascio di ricevuta oppure inviata in busta bianca con Raccomandata senza ricevuta di ritorno.
Nota: in caso di dichiarazione congiunta l'Ufficio suggerisce di indicare nelle note i dati completi identificativi del contribuente contitolare (nome, cognome, luogo e data di nascita).
DOVE TROVARE I MODULI
I moduli sono approvati ogni anno con decreto del Ministero delle Finanze e sono disponibili, indicativamente verso la fine di maggio:
- presso gli Uffici Comunali;
- nei negozi di cartoleria specializzati;
- scaricando il modulo direttamente da questo link
RICHIESTA DI RIMBORSO
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 30/12/1992, n.504 il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Il modulo, predisposto dal Comune, è disponibile in due formati:
- Formato PDF (Acrobat)
- Formato DOC (Word)
RAVVEDIMENTO OPEROSO IN CASO DI MANCATO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO
In caso di mancato/insufficiente versamento dell'I.C.I. non ancora contestato dall'Ufficio Tributi, il Contribuente ha la possibilità di sanare l'inadempienza avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 18/12/1997, n.472, e successive modifiche ed integrazioni.
La regolarizzazione del pagamento può avvenire:
- entro trenta giorni dalla data di scadenza del pagamento (ad es. entro il 19/01/2006 per il saldo 2005 scadente il 20/12/2005);
in tal caso il contribuente potrà applicare la sanzione ridotta del 3,75% (1/8 del 30%) sulla differenza o intera imposta non versata;
-
entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (ad es. entro il 01/08/2006 - termine per la presentazione della denuncia ICI 2005 - per l'imposta ancora dovuta per l'anno 2005);
in tal caso il contribuente potrà applicare la sanzione ridotta del 6% (1/5 del 30%) sulla differenza o intera imposta non versata;
Sulla sola imposta (o differenza di imposta) dovranno essere calcolati altresì gli interessi moratori al tasso legale stabilito nella misura del:
2,5% dal dal 01/01/2005
con maturazione giornaliera dal giorno successivo alla scadenza al giorno dell'effettivo versamento tardivo. In conclusione, l'importo totale da versare sarà ottenuto dalla somma di:
1) IMPOSTA | Differenza d'imposta o imposta interamente non versata |
2) SANZIONI (calcolate sulla sola imposta) |
3,75% se effettuato entro 30 giorni dal giorno successivo alla scadenza 6% se effettuato entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione ICI |
3) INTERESSI | 2,5% dal dal 01/01/2004 con maturazione giornaliera dal giorno successivo alla scadenza al giorno di effettivo versamento |
COMPILAZIONE MODULO PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il versamento va eseguito utilizzando il consueto bollettino postale, con caratteri in colore rosso, utilizzato per versare l'I.C.I. in autotassazione seguendo le sottoelencate brevi istruzioni;
- nelle caselline dedicate alle voci "abitazione principale" ovvero "altri fabbricati" etc. - a seconda delle singole fattispecie - devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta non versata;
- lo spazio relativo all'importo effettivo da versare dovrà ovviamente comprendere, oltre all'imposta non versata, le sanzioni e gli interessi calcolati;
- l'anno di imposta è quello di competenza (ossia l'annualità in cui è stata effettuata la violazione)
- deve essere barrata infine l'apposita casellina "Ravvedimento operoso" posizionata in fondo al bollettino. Esempio di compilazione scaricabile cliccando su questo link
N.B. per eseguire i calcoli in euro si devono seguire le regole comuni di arrotondamento al centesimo di euro
Il versamento si puo' effettuare:
Utilizzando i bollettini predisposti dal concessionario effettuando il versamento sul
C/C n°607168 intestato al
Servizio di Riscossione Tributi
I.C.I. CONCESSIONE DI GENOVA
GEST LINE S.p.A.
VIA XII Ottobre 1
16121 Genova
(si considerano comunque validi i versamenti effettuati su bollettini riportanti la vecchia intestazione:S.PAOLO RISCOSSIONI GENOVA S.P.A.)
- in tutti gli uffici postali;
- direttamente presso gli sportelli del concessionario ubicati in Via G. D'Annunzio 34 in Genova;
- presso la sede comunale nei giorni 26-27-28-29-30 giugno e 16-17-18-19-20 dicembre, sarà attivato lo sportello della GEST LINE S.p.A.
N. | ALIQUOTA | FATTISPECIE IMPOSITIVA | DETRAZIONE |
---|---|---|---|
1 | 4,9 per mille | Unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei soci di cooperative edilizie a proprieta’ indivisa
|
€ 103,29 (*) |
2 | 4,9 per mille |
Unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale (previa presentazione di autocertificazione su modulo predisposto dal comune) |
non spettante (**) |
3 | 4,9 per mille |
UNITA’ IMMOBILIARI CEDUTE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI 1° GRADO (PADRE-FIGLIO E VICEVERSA) CHE LE UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE |
non spettante (**) |
4 | 4,9 per mille |
UNITA’ IMMOBILIARI CEDUTE IN USO GRATUITO CON COMODATO REGISTRATO A PARENTI ENTRO IL 2° GRADO CHE LE UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE |
non spettante |
5 | 7 per mille |
ALIQUOTA ORDINARIA PER TUTTE LE ALTRE CASISTICHE |
non spettante |
Agli effetti dell’applicazione dell’aliquota ridotta di cui al punto 1), sono equiparati all’abitazione principale:
- la soffitta o la cantina ubicata nello stesso edificio o complesso condominiale,
- il garage o box o posto auto ubicato nello stesso edificio o complesso condominiale o per il quale sull’atto notarile di provenienza risulti il vincolo di pertinenza all’abitazione principale.
(*) Possibilita' di elevare la detrazione nelle seguenti condizioni:
- Il reddito globale lordo conseguito nel 2005 dall'intero nucleo familiare del soggetto passivo non deve superare l'importo complessivo di € 12.911,42;
- L'immobile che usufruisce della detrazione deve appartenere alle categorie catastali A03-A04-A05 e costituire l'unica proprietà sul territorio nazionale (escluse pertinenze) per l'intero nucleo familiare;
- La maggiore detrazione è così quantificata: cat. A03 € 123,95 - cat. A04-A05 € 154,94;
- Il soggetto in possesso dei suddetti requisiti potrà applicare la maggiore detrazione solo su presentazione, entro il termine per il pagamento della seconda rata a saldo 2006, di apposita autocertificazione su modello predisposto dal Comune. (**)
in formato PDF (Acrobat)
in formato DOC(Word)(**) Cessazione benefici aliquote agevolate e maggiore detrazione
Qualora le condizioni sopra indicate cessino, il contribuente è tenuto a comunicarlo all'ufficio Tributi, compilando apposita autocertificazione su modello predisposto dal Comune.
in formato PDF (Acrobat)
in formato DOC(Word)
N.B. I contribuenti che hanno già prodotto l'autocertificazione non sono tenuti a rinnovarla di anno in anno; nel caso in cui siano intervenute variazioni, le stesse dovranno essere comunicate, entro gli stessi termini, mediante compilazione di un modulo opportunamente predisposto e disponibile presso l'Ufficio Tributi.
Scarica l'esempio modalità di pagamento in formato PDF
RIDUZIONE PER INAGIBILITA' O INABITABILITA'
Ai sensi dell'Art. 8, comma 1,della L. 504/92, l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; l'inagibilità deve essere comunicata mediante autocertificazione (modulo PDF, modulo DOC) corredata da documentazione comprovante tale stato (attestato di inagibilità rilasciato dall'Ufficio Comunale competente).
L'aliquota da applicare è l'ordinaria.
AVVISO DI LIQUIDAZIONE
Il pagamento dell'importo dovuto dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla notifica dell'avviso, mediante versamento con il bollettino di c/c postale allegato (c/c n. 67250688) intestato al Servizio riscossione tributi - Concessione di Genova - GESTLINE SpA - Via XII Ottobre 1, Genova. In caso di mancato pagamento si procederà alla riscossione coattiva a mezzo ruolo ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 504/92.
Qualora l'imposta sia stata correttamente versata, il contribuente può richiedere presso l'Ufficio tributi, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto, compilando il modulo predisposto (modulo PDF, modulo DOC) dal Comune di Arenzano e fornendo opportuna documentazione (copia delle ricevute di versamento,eventuali contratti d'affitto registrati,ecc.), il riesame dello stesso.
Avverso il provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova, con le modalità previste dagli artt. 18 e seguenti del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di liquidazione.
AVVISO DI ACCERTAMENTO
Il pagamento dell'importo dovuto dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla notifica dell'avviso, mediante versamento con il bollettino di c/c postale allegato (c/c n. 67250688) intestato al Servizio riscossione tributi - Concessione di Genova - GESTLINE SpA - Via XII Ottobre 1, Genova. In caso di mancato pagamento si procederà alla riscossione coattiva a mezzo ruolo ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 504/92.
DEFINIZIONE AGEVOLATA
Si avverte che ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472, è data facoltà di definire il presente procedimento entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto mediante il versamento dell'importo ridotto specificato nell'avviso.
Oltre il 60° ed entro il 90° giorno, le sanzioni erogate sono dovute nella totalità degli importi indicati e pertanto l'avviso dovrà essere corrisposto per l'intero suo ammontare utilizzando il c/c/p allegato.
Qualora il Contribuente non intenda addivenire a definizione agevolata (riduzione ad 1/4 delle sanzioni) o pagamento spontaneo, può richiedere, nel termine di 60 giorni dalla data di notifica il riesame dell'atto, compilando il modulo predisposto (modulo PDF, modulo DOC) dal Comune di Arenzano e fornendo opportuna documentazione; entro lo stesso termine, può presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova, con le modalità previste dagli artt. 18 e seguenti del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546.
Riepilogo moduli scaricabili ONLINE:
NOME MODULO |
PDF
|
DOC
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ALIQUOTE ICI 2006 | ||
REVISIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO RSU | ||
RAVVEDIMENTO OPEROSO | ||
AUTOCERTIFICAZIONE DI COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA PRIMO GRADO | ||
AUTOCERTIFICAZIONE LOCAZIONE IMMOBILI A RESIDENTE | ||
DOMANDA RIMBORSO | ||
AUTOCERTIFICAZIONE LOCAZIONE IMMOBILI A PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | ||
AUTOCERTIFICAZIONE MAGGIORE DETRAZIONE | ||
DICHIARAZIONE ICI 2006 - MODELLO MINISTERIALE 2006 RELATIVO ALL'ANNO 2005 | ||
DICHIARAZIONE ICI 2006 - MODELLO MINISTERIALE 2006 - ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE | ||
AUTOCERTIFICAZIONE DI VARIAZIONE / CESSAZIONE BENEFICI ALIQUOTE AGEVOLATE | ||
AUTOCERTIFICAZIONE DI IMMOBILI INAGIBILI O INABITABILI | ||
AUTOCERTIFICAZIONE RICHIESTA DI REVISIONE LIQUIDAZIONE / ACCERTAMENTO | ||
ESEMPIO MODALITA' DI PAGAMENTO | ||
ESEMPIO COMPILAZIONE BOLLETTINO DI VIOLAZIONE |