Carta d'Identità
La carta d'identità è un documento di riconoscimento personale, che può essere utilizzato in Italia e che permette anche l'ingresso nei paesi della Comunità Europea. Si rilascia a tutti i cittadini residenti o con dimora nel Comune di Arenzano.
Le carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge 112/2008, ovvero dal 25 giugno 2008 (e perciò rilasciate dal 26/06/2003 in poi) hanno validità 10 anni.
IN CASO DI RICHIESTA DI NUOVA CARTA DI IDENTITA' (se in possesso di carta di identità emessa prima del 26 giugno 2003; in caso di denuncia di furto o smarrimento; in caso di deterioramento della carta in corso di validità; per il rilascio della prima carta di identità ai ragazzi quindicenni) E' NECESSARIO:
Per i maggiorenni:
- Tre fotografie formato tessera, frontali, uguali e recenti, senza copricapo;
- Presentare la carta di identità scaduta. In caso di furto o smarrimento di questa è necessario presentare la denuncia fatta presso le Autorità di Pubblica Sicurezza e un altro documento di identità (oppure due testimoni che dovranno essere in possesso di documento di riconoscimento valido).
Decreto-legge 13.05.2011 n. 70 Rilascio carte di identità a minori
E’ soppresso il limite minimo di età per il rilascio delle carte di identità, precedentemente fissato in anni quindici ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell’età del minore.
- minori di anni 3 ha validità tre anni
- minori di età fra i 3 e i 18 anni ha validità cinque anni
Al fine del rilascio ai minori della carta di identità valida per l’espatrio è necessario l’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre alla dichiarazione di assenza di motivi ostativi all’espatrio, ai sensi dell’art.1 del D.P.R. n. 649/1974.
Il suddetto assenso potrà anche essere trasmesso dagli interessati con le modalità di cui all’art. 38, c.3, del D.P.R. 445/2000 usando il
La carta di identità dovrà riportare la firma del titolare che abbia compiuto dodici anni.
Il comma 2, lett. b), dell'art 40, Lg. 1/2012 che sostituisce l'art. 3, quinto comma, del Regio Decreto n. 773/1931, prevede che la carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.
L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici e'subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione e' convalidata dalla questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero".
Le nuove disposizioni relative al rilascio e alla durata di validità del documento ai minori si applicano anche alle carte di identità non valide per l’espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri.
Occorrono:
- Tre fotografie formato tessera, frontali, uguali e recenti, senza copricapo;
- La presenza del titolare della carta di identità e di entrambi i genitori o di uno solo qualora l'assenso sia trasmesso con le modalità di cui all’art. 38, c.3, del D.P.R. 445/2000.
Costo: Euro 5,42