Convivenze di fatto

La Legge 20 maggio 2016, n. 76, "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" prevede la disciplina delle convivenze di fatto.
Si intendono per "conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. Gli interessati a costituire una "convivenza di fatto" devono già risiedere nello stesso appartamento ed essere iscritti anagraficamente nello stesso nucleo familiare.
Gli interessati devono presentare un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi (modulo dichiarazione conviventi di fatto) presentandosi presso l'Ufficio Anagrafe muniti di documento di identità valido.
La dichiarazione di convivenza di fatto non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di un'unione civile, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della o della cessazione degli effetti civili sull'atto di matrimonio.
La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi: