Iscrizione Anagrafica (Cambio di residenza all'interno di Arenzano e immigrazione da altro Comune)

Le persone provenienti da altro Comune italiano o dall'estero che vengono ad abitare nel Comune di Arenzano stabilendovi la propria dimora abituale, e coloro che trasferiscono la propria dimora abituale all'interno del Comune di Arenzano, devono presentare la relativa dichiarazione anagrafica.

La 'dimora abituale' è determinata dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori dal Comune di residenza, sempre che conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali (Corte di cassazione 14.03.1986).

La dichiarazione anagrafica deve essere presentata entro 20 giorni dal momento dell'effettivo trasferimento al nuovo indirizzo.

L'interessato deve:

In caso di trasferimento di tutto o parte del nucleo familiare la richiesta può essere presentata da uno qualsiasi dei componenti purché maggiorenne.

Ulteriore documentazione per il trasferimento di un minore.
Nel caso in cui il bambino si sposta solo con un genitore, la dichiarazione va compilata dal genitore che risiederà con il minore e dovrà presentare l'assenso da parte dell'altro genitore.
- Dichiarazione assenso - Modello allegato

L'Ufficio anagrafe trasmetterà i dati direttamente al Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della Motorizzazione Civile.
Dal 01\10\2020 Con l’art. 49, comma 5-ter, lett. h),della Legge dell' 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e' stato modificato l'art. 94 del Codice della Strada, con il quale viene disposto solo l'aggiornamento della residenza dell'Archivio Nazionale dei Veicoli ed eliminato il tagliando adesivo.
Verranno inviati esclusivamente gli aggiornamenti di residenza da apporre sulle carte di circolazione dei ciclomotori 50 cc. E' disponibile la visualizzazione dell'avvenuto cambio di residenza, previa registrazione del cittadino al sito "www.ilportaledellautomobilista.it".
Nel caso non siano pervenuti i tagliandi relativi ai ciclomotori, possono essere richieste notizie sullo stato della richiesta di aggiornamento della carta di circolazione telefonando al numero verde 800-232323; gli operatori sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 8,00 alle 20,00 ed il sabato dalle 8,00 alle 14,00, oppure, in alternativa, scrivere alla casella di posta: uco.motorizzazione@mit.gov.it.

A partire dal 9 maggio 2012 i cittadini, italiani o stranieri, possono presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall'estero, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune) oltrechè recandosi direttamente allo sportello comunale, anche con le seguenti modalità:

La trasmissione telematica comprende varie possibilità di trasmissione:
  1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale,
  2. che il dichiarante sia identificato dal sistema informatico attraverso carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione,
  3. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC del Comune,
  4. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmissione tramite posta elettronica semplice.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono anche sottoscrivere il modulo.
La dichiarazione, per essere considerata ricevibile, deve essere compilata sugli appositi moduli, pubblicati sia sul sito Internet del Ministero dell'Interno che di questo Comune, e contenere necessariamente tutti i dati obbligatori in essi previsti e specificati.

Indispensabile inoltre che dichiarazione di residenza sia corredata da idonea documentazione o autocertificazione (allegato 1) atte a dimostrare la legittima occupazione dell'immobile, ai sensi dell'art. 5 del Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 “Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015, “Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”.
La dichiarazione di residenza priva di idonea documentazione o autocertificazione atte a dimostrare la legittima occupazione dell'immobile risulta irricevibile.

Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre sempre dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i 2 giorni lavorativi successivi alla presentazione dell'istanza, il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni 'documentate'.
Nel caso di cambio di residenza con provenienza da altro comune, entro gli ulteriori successivi 5 giorni lavorativi il Comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed alla verifica dei dati forniti dal dichiarante. Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni destinate a soggetti privati.
Il Comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica (a partire dall'effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).
In caso di esito negativo degli accertamenti, ovvero di verificata assenza dei requisiti,  il procedimento verrà annullato e l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e denunciato all'autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, per le responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni mendaci.
Le disposizioni sopra riportate sono contenute e dettagliate nella circolare n. 9 del 27 aprile 2012 emanata dal Dipartimento dei servizi demografici del ministero dell'Interno, a cui si rinvia per un approfondimento della materia.
Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni anagrafiche relative al comune di Arenzano dovranno essere trasmesse ad uno dei seguenti indirizzi:





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