Elezioni Amministrative 2022 - presentazione candidature
COMUNE DI ARENZANO
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA
ELEZIONI AMMINISTRATIVE
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI
Per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti, esenti da imposta di bollo ed illustrati dettagliatamente nei successivi paragrafi:
dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di Sindaco e di una lista di candidati alla carica di Consigliere Comunale, con l’indicazione dei delegati e con le relative sottoscrizioni autenticate (atto principale + atti separati);
dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco, con firma autenticata, contenente la dichiarazione attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità;
dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere Comunale, con firma autenticata, contenenti la dichiarazione attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità;
attestazione del segretario nazionale del partito o dei rappresentanti legali (solo per partiti o gruppi politici);
certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
certificati attestanti che i presentatori/sottoscrittori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune;
modello di contrassegno di lista su supporto digitale oppure in forma cartacea in triplice copia per ciascuna delle due versioni (cerchio del diametro di cm 3 e cm 10);
programma amministrativo;
Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare che in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale non si applicano, nell’ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Cfr. parere Consiglio di Stato I Sezione 13/12/2000 n. 1232).
Non è quindi ammesso, in particolare, autocertificare l’iscrizione nelle liste elettorali e presentare documenti mediante fax o posta elettronica anche certificata.
Nel 2021 sono tuttavia entrate in vigore alcune modificazioni al procedimento elettorale per favorire la diffusione delle comunicazioni per cui è possibile richiedere al Comune il certificato elettorale dei sottoscrittori delle liste e dei candidati anche tramite posta elettronica certificata ed il Comune rilascerà ai richiedenti i certificati in formato digitale.
§ 1. – Candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di Consigliere Comunale.
I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d’ordine progressivo.
Con la lista deve anche essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco.
Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di Sindaco sia a quella di Consigliere Comunale, compresi nella lista deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita; può essere indicato anche l’eventuale soprannome e per le donne coniugate o vedove può essere aggiunto il cognome del marito.
I cittadini dell’Unione Europea che intendano presentare la propria candidatura a Consigliere Comunale devono produrre in aggiunta alla documentazione richiesta per i cittadini italiani (D.P.R. 16/05/1960, n. 570, e Legge 25/03/1993, n. 81) i seguenti documenti:
o dichiarazione con l’indicazione della cittadinanza, della residenza attuale e dell’indirizzo nello Stato di origine,
o attestato rilasciato dell’autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità (in data non anteriore a tre mesi).
Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore a 16 e non inferiore a 12.
Si precisa che, a seguito delle modifiche introdotte con la Legge 23/11/ 2012, n. 215, nelle liste dei candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore in caso di cifra decimale del numero dei candidati corrispondente a detto terzo.
Di conseguenza la proporzione delle rappresentanze di genere sarà la seguente:
lista di n. 16 candidati: 2/3 →10 1/3 →6
lista di n. 15 candidati: 2/3 →10 1/3 →5
lista di n. 14 candidati: 2/3 →9 1/3 →5
lista di n. 13 candidati: 2/3 →8 1/3 →5
lista di n. 12 candidati: 2/3 →8 1/3 →4
La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta. La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione; sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la normativa stessa richiede.
Allo scopo si potranno utilizzare i modelli (atto principale – atto separato) da stampare in formato A3 uso protocollo. L’atto principale e gli atti separati dovranno essere costituiti da tanti fogli quanti sono necessari per il numero di firme raccolte.
La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista di candidati al Consiglio Comunale e
della collegata candidatura alla carica di Sindaco deve essere sottoscritta da non meno di 100 e da non più di 200 elettori del Comune.
Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180º giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.
Naturalmente i candidati non possono figurare tra i presentatori della loro lista e come
stabilito dal Consiglio di Stato, V sez, con sentenza n. 4993 del 6/10/2014, le sottoscrizioni eventualmente apposte sono ritenute non valide.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista; si ricorda che in caso di violazione è prevista un’ammenda da 200 a 1.000 euro, ai sensi degli artt. 28, 32 e 93 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.
La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata – a norma dell’articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni – da un notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d’appello e dei tribunali, segretario della Procura della Repubblica, membro del Parlamento, consigliere regionale, Presidente della provincia, Sindaco metropolitano, Sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, componente della conferenza metropolitana, Presidente del consiglio comunale, Presidente del consiglio provinciale, Consigliere metropolitano, Consigliere provinciale e Consigliere comunale, Presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal Sindaco, funzionario incaricato dal Presidente della Provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni gli avvocati iscritti all’albo che hanno comu¬nicato la propria disponibilità all’ordine di appartenenza, i cui nomi¬nativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ordine.
L’autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all’articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La menzione della qualifica rivestita dal soggetto che autentica la firma è un contenuto essenziale dell’autenticazione, non suscettibile di sanatoria postuma.
Si ricorda che la raccolta delle sottoscrizioni non può precedere l’accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati in quanto i presentatori devono sottoscrivere una lista già formata. La data di autentica delle firme dei sottoscrittori deve quindi essere successiva a quella delle singole accettazioni di candidatura. (TAR Piemonte, Sez. II n. 1402 dell’11 novembre 2016) ed è nulla se anteriore al 180º giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.
Con riferimento alla potestà autenticatoria dei soggetti di cui all’art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, il Consiglio di Stato ha più volte precisato che essi possono autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono.
La dichiarazione di presentazione di lista, nei comuni inferiori ai 15.000 abitanti, può contenere anche l’indicazione di due delegati, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale.
§ 2 - Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco e della candidatura alla carica di Consigliere comunale.
Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura, sia alla carica di Sindaco, sia alla carica di Consigliere comunale. Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione. È indispensabile, però, che essa contenga la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 – nella quale si attesta che il candidato non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge (artt. 10 e 12 D.Lgs. 235/2012).
E’ possibile prendere a modello gli uniti schemi di dichiarazione (accettazione candidatura Sindaco e accettazione candidatura Consigliere).
La dichiarazione di accettazione della candidatura e contestuale insussistenza delle condizioni di incandidabilità deve essere firmata dal candidato ed autenticata da una delle persone e secondo le modalità già indicate.
Per i candidati che si trovino eventualmente all’estero, detta autenticazione deve essere effettuata da una Autorità diplomatica o consolare.
Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune né in più di due comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni.
Si avverte che, a norma dell’articolo 87 - bis del Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, chiunque, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
§ 3 - Partiti o gruppi politici.
Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, a condizione che, all’atto di presentazione della candidatura o della lista, sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (articolo 2 del D.P.R.28 aprile 1993, n. 132).
§ 4 - Certificato attestante che i candidati sono elettori di un Comune della Repubblica
Allo scopo di evitare che persone prive dell’elettorato attivo, partecipando alle elezioni in qualità di candidati, possano falsarne i risultati, l’atto di presentazione delle candidature deve essere corredato dei certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.
Per i cittadini dell’Unione europea, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta prevista dall’articolo 1 del D. Lgs.12 aprile 1996, n. 197 o, qualora l’iscrizione non sia ancora avvenuta, che i medesimi hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine stabilito dall’articolo 3, comma 1, del citato decreto.
Tali certificati potranno essere anche collettivi e dovranno essere rilasciati dal Comune nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta.
§ 5 – Certificati attestanti che i presentatori delle liste dei candidati sono iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Allo scopo di garantire la sussistenza della condizione di elettori del Comune e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l’accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti, nei sottoscrittori, il possesso del requisito di cui trattasi. Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie già richiamate per il rilascio degli analoghi certificati per i candidati.
Al fine di velocizzare la certificazione, si consiglia di presentare all’Ufficio Elettorale i fascicoli dei sottoscrittori non appena completati.
§ 6 – Modello di contrassegno.
La candidatura alla carica di Sindaco dovrà essere affiancata da un contrassegno.
I predetti contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione. Affinché la Commissione Elettorale Circondariale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l’uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.
È vietato l’uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Vergine, dei Santi, ecc. ai sensi degli artt. 30 e 33 del T.U. 16/05/1960, n. 570, e successive modificazioni); deve considerarsi vietato anche l’uso di simboli propri del Comune nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza che venga depositata apposita autorizzazione all’uso da parte della società stessa. In caso di ricusazione, la Commissione ne dà notizia agli interessati e il nuovo contrassegno dovrà essere presentato entro il 26° giorno antecedente la data della votazione, non oltre l’ora che sarà comunicata dalla commissione stessa. Se il nuovo contrassegno non verrà presentato, o se esso non risponda alle condizioni previste dalla legge, la lista sarà senz’altro ricusata.
Il modello del contrassegno di lista dovrà essere presentato a mano su supporto digitale oppure in triplice esemplare in forma cartacea, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l’altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione).
Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni presentati in forma cartacea siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi. In tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di aver esatta ed immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto. Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.
Nel caso in cui il contrassegno venga presentato su supporto digitale, potrà essere depositato a mano su supporto fisico (ad esempio CD, DVD, pen drive o simili) sia in formato vettoriale sia in formato .pdf.
Nel caso in cui il contrassegno venga presentato sia su supporto digitale sia in formato cartaceo, l’immagine dovrà essere perfettamente identica nei due formati predetti.
§ 7 - Programma amministrativo.
Il programma amministrativo va presentato congiuntamente alla lista dei candidati al Consiglio Comunale ed al nominativo del candidato alla carica di Sindaco, per la successiva affissione all’albo pretorio del Comune (articolo 71, comma 2, ed articolo 73, comma 2, del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267).
Per agevolare la pubblicazione on line del programma amministrativo è consigliato presentare lo stesso anche su supporto digitale in formato .pdf.
§ 8 – Presentazione delle candidature.
La presentazione deve essere fatta a mano alla segreteria del Comune dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del 30° giorno e dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del 29° giorno antecedente la data della votazione.
Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale delle liste dei candidati possa essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa o dai delegati di lista.
Il Segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente rilascia, per ogni lista depositata, una ricevuta dettagliata indicante, oltre al giorno e all’ora precisa di presentazione, l’elenco particolareggiato di tutti gli atti depositati; ciò al fine di evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.
Sarà cura del Segretario comunale prendere nota dell’identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati ovvero dei delegati di lista affinché la Commissione Elettorale Circondariale sappia a chi comunicare i propri provvedimenti.
Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, è rimessa alla Commissione
Elettorale Circondariale, cui spetta il controllo sulla regolarità formale e sostanziale delle candidature e della documentazione inerente. Le operazioni della Commissione debbono essere ultimate, improrogabilmente, entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.
Dopo che si sarà pronunciata definitivamente in ordine a tutte le liste presentate, alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati, la Commissione procede mediante sorteggio all’assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Sindaco e alla sua lista di candidati alla carica di Consigliere comunale.
Quanto sopra determina il numero d’ordine in base al quale saranno riprodotti, sul manifesto e sulle schede di votazione, i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco e il contrassegno della relativa lista.
§ 9 - Designazione dei rappresentanti di lista.
La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto è fatta nell’interesse della lista rappresentata: i rappresentanti, infatti, vigilano a tutela degli interessi delle rispettive liste durante lo svolgimento delle operazioni elettorali. Circa il possesso dei requisiti dei rappresentanti di lista, essi devono essere elettori del Comune. Nulla vieta che un delegato designi sé stesso quale rappresentante o che venga designato un candidato.
La designazione dei rappresentanti di lista va fatta con dichiarazione scritta, redatta su carta, e la firma dei delegati deve essere autenticata da una delle persone e secondo le modalità già indicate oppure con una dichiarazione inviata mediante PEC (se l’atto è firmato digitalmente non è necessaria l’autenticazione).
Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali devono essere successivamente consegnate dal Segretario comunale ai rispettivi Presidenti dei vari Uffici elettorali di sezione, è preferibile che esse vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti.
Le designazioni, per ciascuna sezione, debbono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l’altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell’esercizio della funzione ad essi demandata.
La designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali di sezione può essere fatta:
– al Segretario comunale, entro il giovedì precedente l’elezione in formato cartaceo o anche mediante PEC. Il Segretario controllerà la regolarità delle designazioni e le rimetterà ai Presidenti delle rispettive sezioni, prima dell’insediamento del seggio.
– direttamente al Presidente del seggio, esclusivamente in formato cartaceo, il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, oppure la mattina della domenica purché prima dell’inizio della votazione. In questo caso, all’esame della regolarità delle designazioni ed al controllo di coloro che tali designazioni hanno fatto provvede il Presidente del seggio.
*****
Il presente vademecum costituisce una sintesi delle istruzioni pubblicate sul sito del Ministero dell’Interno al quale si rinvia per quanto non espressamente previsto.
Dal Sito del Ministero dell'Interno: