Accesso agli atti


Il diritto d'accesso ai documenti amministrativi è il diritto di chi abbia un interesse collegato ad un documento amministrativo di prenderne visione o estrarne copia.

Quali sono le finalità
Il diritto d'accesso ai documenti amministrativi è principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. E' riconosciuto in quanto sia strumentale all' esercizio di un altro o di altri diritto/i riconosciuto/i dall'ordinamento giuridico.

Chi può presentare l'istanza
L'istanza può essere presentata dai "soggetti interessati". "Interessati" sono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso; poiché l'istanza richiede la prova di un interesse specifico connesso al documento, necessita di adeguata motivazione. 

Cosa si può chiedere
L'istanza è volta a chiedere la visione o la copia semplice o autenticata di documenti amministrativi materialmente detenuti da una Pubblica amministrazione.

Quanto costa
La visione dei documenti è gratuita, salvo il rimborso dei soli costi sostenuti dall'Ente per la riproduzione dei documenti richiesti su supporti materiali (carta o cd). Per il rilascio di copie è dovuto il pagamento di spese di riproduzione copie fissato con apposita deliberazione ed oggi quantificato in € 0,15 per ogni foglio formato A4 ed in € 0,26 per ogni foglio in formato A3. L'eventuale richiesta di copia conforme prevede invece un’ulteriore spesa per l'applicazione dei bolli secondo le tabelle di legge vigenti. Per i grandi formati (tavole progettuali, ecc..) e la documentazione tecnica in genere rilasciata dai competenti uffici tecnici su supporti informatici, sono previsti costi differenti per i quali è necessario richiedere preventivamente agli uffici tecnici le tariffe vigenti al momento della richiesta. 

Come si presenta l'istanza
L'istanza deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione e specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
Fermo restando che il diritto di accesso può essere esercitato in via informale, dietro semplice richiesta verbale all'ufficio che ha formato o detiene stabilmente il documento, è preferibile che l’istanza sia presentata formalmente, al fine, da un lato, di consentire all’Amministrazione la necessaria valutazione circa l’interesse manifestato e l’eventuale esistenza di contro interessati all’accesso, dall’altro a garanzia del richiedente che ha così prova certa della presentazione dell’istanza e della data di presentazione della stessa.
L'istanza deve essere sottoscritta e corredata dalla copia del documento d'identità del sottoscrittore, fatta eccezione per i casi in cui la stessa sia stata sottoscritta digitalmente ovvero trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata di cui all'art. 65, c. 1, lett. cbis del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Sono previste le seguenti modalità di presentazione:

La domanda se presentata da soggetto delegato deve essere corredata, ove occorra, dalla documentazione comprovante i poteri rappresentativi ovvero dalla lettera di procura ovvero dalla delega in carta semplice sottoscritta e corredata dalla fotocopia della carta d’identità del delegante.

Qual è l'organo comunale responsabile a decidere sull'istanza

La decisione spetta al Responsabile del Procedimento competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

Recapiti telefonici: Uffici comunali

Quali limiti incontra il diritto di accesso ai documenti amministrativi
Il diritto è escluso laddove la Legge prevede espressamente dei casi di segreto e divieti di divulgazione (art. 24, c. 1 della L. 241/1990 e altre specifiche norme di settore); il diritto può essere escluso qualora, a seguito di valutazione operata dal responsabile del procedimento risulti che la conoscenza del documento possa pregiudicare altri interessi pubblici o privati protetti dall’ordinamento.
In ogni caso il diritto d’accesso non può essere negato qualora sia sufficiente per la tutela dei confliggenti interessi, differirlo nel tempo ovvero consentirlo secondo particolari limiti/condizioni/modalità.

Chi è il contro interessato
Sono contro interessati tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
Entro quanto tempo e come l'istanza deve essere riscontrata
Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il termine è sospeso fino ad un massimo di dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta al contro interessato.L'atto di accoglimento contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonche' di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.

Come può tutelarsi il richiedente in caso di rifiuto o di mancata risposta
In caso di diniego totale o parziale dell'accesso, di differimento o di diniego implicito per decorrenza dei termini di 30 gg. senza che l’Ente abbia dato riposta, il richiedente può presentare al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale – Liguria - Genova) ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 104/2010.

Come può tutelarsi il contro interessato
In caso di accoglimento della richiesta nonostante la motivata opposizione del contro interessato, quest'ultimo può presentare ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale – Liguria - Genova)

Normativa
Artt. 22 e ss. Della L. 241/1990 e s.m.i. e D.p.r. 184/2006

Moduli di richiesta:
Richiesta di accesso agli atti

Allegati
Regolamento sul procedimento amministrativo e accesso agli atti
Regolamento Privacy
Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) e Telefono

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Il diritto di accesso si differenzia dall'accesso civico, previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n.33 del 14/3/2013, per i seguenti aspetti:
Inoltre, il D.Lgs. 97/2016 attuativo della L. Delega 124/2015 (cd Riforma Madia), ha introdotto l’Accesso civico “generalizzato” con lo scopo di adeguare l'Ordinamento italiano agli standards internazionali in materia di trasparenza e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

L'accesso generalizzato si aggiunge così, senza sostituirsi, alle forme di accesso già previste dall'ordinamento italiano - l'accesso cd civico e l'accesso documentale - che continuano ad operare sulla base di presupposti e norme diverse.