Cittadinanza

La cittadinanza è l'appartenenza di una persona ad un determinato Stato.
La cittadinanza italiana si basa sul principio della discendenza, per il quale è italiano il figlio nato da padre italiano e/o da madre italiana.

Ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o dichiarati giudizialmente, sono equiparati i minori adottati.

Ai cittadini stranieri, tuttavia, la cittadinanza può essere concessa per:

A. Matrimonio con cittadini italiani
Il cittadino straniero può ottenere la concessione della cittadinanza italiana perché sposato con cittadino italiano in 2 casi:
  1. se risiede legalmente in Italia da almeno 2 anni, a partire dalla data del matrimonio. La domanda deve essere presentata alla Prefettura del luogo di residenza, compilata sull'apposito modello, su cui va apposta una marca da bollo di € 16,00.
  2. se risiede all'estero, dopo 3 anni dalla data del matrimonio. E' possibile presentare domanda alla competente autorità consolare.

I termini di cui sopra sono ridotti alla metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
Oltre ad essere sposati con un cittadino italiano, occorre non essere stati condannati in maniera definitiva, in Italia o all'estero, per reati di particolare gravità. La domanda può essere rigettata, inoltre, per motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

B. Residenza in Italia nei seguenti casi:

La domanda di acquisto della cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza, compilata sull'apposito modello ove occorre apporre una marca da bollo da € 16,00.