Imposta comunale sulla pubblicità  - informazioni generali

DOVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ED OTTENERE INFORMAZIONI, CHIARIMENTI, RECLAMI E RICHIESTE DI RIMBORSO
I.C.A. s.r.l. - Imposte Comunali Affini
Ufficio di Arenzano
c/o Agenzia Vergani – Via Buonarroti, 62/10,16011 Arenzano.
Tel. 010/8590284
vergani.enrico@libero.it
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a 1.549,37 euro. Per la pubblicità annuale il pagamento deve essere effettuato mediante versamento in conto corrente postale n. 260190 intestato a:" I.C.A. srl - imposte comunali affini " ed ha efficacia liberatoria dalla obbligazione tributaria dal momento in cui la somma dovuta e' versata all'Ufficio postale. Per informazioni sui pagamenti annuali il numero di riferimento è 0187/57521.

Per la pubblicità temporanea, così come per il diritto sulle pubbliche affissioni, il pagamento può essere effettuato direttamente presso gli uffici della concessionaria in Arenzano Per pubblicità temporanea si intendono tutte le forme pubblicitarie esposte per non più di 90 giorni. Oltre i 90 giorni si applica la tariffa annuale, (cartelli SALDI, OFFERTE VARIE, gonfaloni, locandine ecc.).
DISCIPLINA SANZIONATORIA
Per l'omessa presentazione della dichiarazione, si applica ai sensi di legge la sanzione amministrativa del 100%, con un minimo di € 51,65 (D.Lgs 473/97 art. 12 c.1 lett. A punto 1). Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento dell'imposta o del diritto dovuto (D.Lgs 473/97 art.12 c.1 lett. A punto 2). Le sanzioni di omessa e infedele denuncia sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie (60 giorni dalla data di notifica), interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione. Per l'omesso o tardivo pagamento, si applica la sanzione amministrativa del 30 percento del tributo dovuto (D.Lgs 471/97 art. 13 comma 2).
CONTRIBUENTI INTERESSATI
L'imposta sulla pubblicità si applica a tutti coloro che effettuano la diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.
ESENZIONE DALL'IMPOSTA
Sono esenti dall'imposta:
a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
d) la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art.13 del D.Lgs 507/93
g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
i-bis) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.
MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
INSEGNA D'ESERCIZIO
Si definisce "insegna di esercizio", così come previsto dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada di cui D.P.R. 16/12/92 nr.495, come sostituito dall’art.37 del D.P.R. 16/9/96 nr.610, “la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta". Il comma 6 dell'art. 2-bis, Legge nr.75 del 24/04/2002, precisa ulteriormente che detta scritta deve avere "la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività commerciale.
Possono definirsi "insegne di esercizio" le scritte o le insegne poste sulla sede dell'attività commerciale contenenti l'indicazione del nome del soggetto o della denominazione dell'impresa che svolge l'attività, della tipologia dell'attività esercitata e del marchio del prodotto commercializzato o del servizio offerto se contenuto nello stesso mezzo recante il nome del soggetto o la denominazione dell'impresa. Non possono essere definite insegne di esercizio le scritte relative al marchio del prodotto venduto nel caso in cui siano contenute in un distinto mezzo pubblicitario, che viene, esposto in aggiunta ad un'insegna di esercizio, ovvero l'indicazione di uno specifico servizio offerto, poiché questa circostanza manifesta chiaramente l'esclusivo intento di pubblicizzare i prodotti in vendita o i servizi offerti. E' evidente che l'agevolazione (esenzione insegne fino a 5 mq.) riguarda solo quelle insegne che hanno la funzione di identificare il luogo di esercizio dell'attività mentre se viene propagandato il prodotto venduto si è in presenza di messaggio pubblicitario.
DICHIARAZIONE DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
Prima di iniziare la pubblicità, il contribuente deve:
  • presentare all’Ufficio Tecnico del Comune di Arenzano apposita richiesta finalizzata al rilascio  dell’autorizzazione necessaria all’esposizione dei mezzi pubblicitari o all’effettuazione di altre forme pubblicitarie (pubblicità sonora, striscioni, volantinaggio, ecc.);
  • presentare al concessionario apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati nel rispetto di quanto contenuto nel precedente atto autorizzatorio.
In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il concessionario procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1,2 e 3 del D. Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.