Nuove norme sul ravvedimento operoso sui tributi locali
L'art. 1 comma 637 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità per il 2015) ha modificato la disciplina sul ravvedimento operoso riducendo le sanzioni.In caso di omesso versamento IMU – TASI – TARI e altre imposte locali, le misure e i termini per sanare l'omissione possono essere così riassunti:
entro 15 giorni dalla scadenza si applica la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardato pagamento (ravvedimento sprint)
- entro il 30° giorno si applica la sanzione ridotta ad 1/10 del 30%, ovvero il 3%
- entro il 90° giorno si applica la sanzione ridotta ad 1/9  del 30%, ovvero il 3,33%
- entro il 365° giorno si applica la sanzione ridotta ad 1/8 del 30%, ovvero il 3,75%
Alle sanzioni vanno aggiunti gli interessi pari allo 0,5% annuo