Descrizione Attivita' - U.R.P.
Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)Un sistema efficace di comunicazione ed informazione
L'Ufficio per l'Accesso del Comune di Arenzano è nato nel corso dell'anno 2000 con l'adozione da parte della Giunta Comunale della deliberazione n. 337 del 29 dicembre. Con questa deliberazione è stata recepita la normativa dettata dalla Legge n. 241 del 7.8.1990 e dalla Legge 150 del 7.6.2000 le quali perseguendo, tra l'altro, l'obiettivo di facilitare (semplificare) il rapporto con il cittadino fanno carico alla Pubblica Amministrazione, e quindi anche ai Comuni, di favorire con ogni strumento utile tracciabilità e trasparenza degli atti e dei documenti amministrativi formati e/o detenuti, e quindi dei procedimenti ad essi collegati, dagli enti pubblici, dalle società da questi partecipate e dai gestori di pubblici servizi.
Infatti in questi ultimi anni si è rafforzata l'esigenza di fornire ai cittadini nuove risposte ed informazioni che si vanno ad aggiungere ai tradizionali bisogni del cittadino-utente ed ai tradizionali servizi forniti dalla P.A.
Dare informazione e fare comunicazione verso l'esterno oggi rappresentano non solo un dovere per gli amministratori e per i funzionari ma sono anche il presupposto fondamentale per la consapevole partecipazione e per il reale controllo dei cittadini sugli atti formati dalla P.A.
Il Comune è in possesso all'interno dei suoi archivi di una mole immensa di dati storici, personali, demografici, commerciali e quant'altro. E' un patrimonio di informazioni che deve essere gestito con oculatezza e responsabilità per evitarne la dispersione, la diffusione e la distribuzione non consentita, la correttezza della registrazione dei dati.
L'Ufficio dell'Accesso ha quindi il compito di favorire la semplificazione e la accelerazione di molte procedure e di incrementare le modalità di accesso consentibile alle informazioni ed ai documenti posseduti dall'amministrazione.
Il diritto d'accesso ai documenti amministrativi è pertanto il diritto di chi abbia un interesse collegato ad un documento amministrativo di prenderne visione o estrarne copia.
Il diritto di accesso si differenzia dall'accesso civico, previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n.33 del 14/3/2013, per i seguenti aspetti:
Inoltre, il D.Lgs. 97/2016 attuativo della L. Delega 124/2015 (cd Riforma Madia), ha introdotto l’Accesso civico “generalizzato” con lo scopo di adeguare l'Ordinamento italiano agli standards internazionali in materia di trasparenza e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
L'accesso generalizzato si aggiunge così, senza sostituirsi, alle forme di accesso già previste dall'ordinamento italiano - l'accesso cd civico e l'accesso documentale - che continuano ad operare sulla base di presupposti e norme diverse.
Infatti in questi ultimi anni si è rafforzata l'esigenza di fornire ai cittadini nuove risposte ed informazioni che si vanno ad aggiungere ai tradizionali bisogni del cittadino-utente ed ai tradizionali servizi forniti dalla P.A.
Dare informazione e fare comunicazione verso l'esterno oggi rappresentano non solo un dovere per gli amministratori e per i funzionari ma sono anche il presupposto fondamentale per la consapevole partecipazione e per il reale controllo dei cittadini sugli atti formati dalla P.A.
Il Comune è in possesso all'interno dei suoi archivi di una mole immensa di dati storici, personali, demografici, commerciali e quant'altro. E' un patrimonio di informazioni che deve essere gestito con oculatezza e responsabilità per evitarne la dispersione, la diffusione e la distribuzione non consentita, la correttezza della registrazione dei dati.
L'Ufficio dell'Accesso ha quindi il compito di favorire la semplificazione e la accelerazione di molte procedure e di incrementare le modalità di accesso consentibile alle informazioni ed ai documenti posseduti dall'amministrazione.
Il diritto d'accesso ai documenti amministrativi è pertanto il diritto di chi abbia un interesse collegato ad un documento amministrativo di prenderne visione o estrarne copia.
Il diritto di accesso si differenzia dall'accesso civico, previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n.33 del 14/3/2013, per i seguenti aspetti:
- oggetto, in quanto l'accesso civico è esercitato relativamente a documenti, informazioni, dati la cui pubblicazione sul sito istituzionale sia obbligatoria e che la pubblica amministrazione abbia omesso di pubblicare;
- destinatari, poiché la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non presuppone un interesse qualificato di questi, ma chiunque ha il diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. La richiesta non deve essere motivata.
Inoltre, il D.Lgs. 97/2016 attuativo della L. Delega 124/2015 (cd Riforma Madia), ha introdotto l’Accesso civico “generalizzato” con lo scopo di adeguare l'Ordinamento italiano agli standards internazionali in materia di trasparenza e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
L'accesso generalizzato si aggiunge così, senza sostituirsi, alle forme di accesso già previste dall'ordinamento italiano - l'accesso cd civico e l'accesso documentale - che continuano ad operare sulla base di presupposti e norme diverse.
- Accesso agli atti documentale (ex art. 22 e ss. L.241/1990)
- Accesso civico "semplice" - Concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria (Art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.)
- Accesso civico "generalizzato" - Concernente dati e documenti ulteriori (Artt. 5 e 5bis del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.)
Scheda dell'Ufficio:
Orari di ricevimento:
vedi pagina orario Uffici
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Numeri di Telefono
010-913.8.213 Giampiero Giglio (Responsabile di Area)
Numero di Fax:
010.9138.222
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e-mail:
urp@comune.arenzano.ge.it
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