Emergenza Coronavirus
11 maggio 2022 - BANDO CONTRIBUTI ECONOMICI LOCAZIONE E/O UTENZE DOMESTICHE PER FAMIGLIE EMERGENZA COVID-19
Pubblicato il bando per l'erogazione di contributi economici a sostegno del canone di locazione e/o delle utenze domestiche per famiglie in stato di bisogno a seguito dell'emergenza da covid-19
Allegati:
Allegati:
21 gennaio 2022 - Norme per accesso agli uffici comunali
A decorrere dal 1° febbraio 2022, gli utenti che intendano accedere agli uffici comunali dovranno necessariamente possedere ed esibire una delle certificazioni verdi Covid-19, compresa quella ottenibile effettuando un tampone antigenico o molecolare con esito negativo (cd. green pass base o debole).
L’obbligo del green pass è stato introdotto dal legislatore con il decreto legge del 7 gennaio 2022.
07 ottobre 2021 - BANDO BUONI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE OTTOBRE 2021
Si informa che è stato pubblicato il bando per la concessione di buoni di solidarietà alimentare. Le istanze dovranno pervenire entro il giorno 8 novembre 2021. Per informazioni DECRETO SINDACALE MODULO DI ISTANZA
14 settembre 2021 - Obbligo di Certificazione verde COVID 19 per accedere ai locali scolastici e ai nidi d'infanzia comunali
Si informa che, in applicazione del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 a far data dal 14/09/2021 e fino a nuove disposizioni, l'accesso di CHIUNQUE ai locali dell'Istituto Comprensivo e dei nidi d'infanzia comunali è subordinato al possesso e all'esibizione di certificazione verde COVID 19. Le disposizioni non si applicano per l'accesso agli spazi esterni.
14 giugno 2021 - VOUCHER CENTRI ESTIVI 2021 - EMERGENZA COVID19
AVVISO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI O DOMICILIATE IN LIGURIA PER ACCEDERE AL VOUCHER CENTRI ESTIVI 2021 - EMERGENZA COVID19
La Regione Liguria ha approvato la misura “VOUCHER CENTRI ESTIVI 2021 - EMERGENZA COVID19” con la suddetta deliberazione di Giunta Regionale n. ……/2021 a valere sui finanziamenti POR FSE LIGURIA 2014- 2020 ASSE 2 PRIORITA’ DI INVESTIMENTO 9.IV OBIETTIVO SPECIFICO 9.8 - AZIONE 9.8.1 – “Misure emergenziali per il contrasto agli effetti negativi della pandemia sanitaria Covid 19” - € 4.500.000,00
Al fine di garantire migliore copertura dell’intervento regionale per le diverse fasce di età interessate, le risorse sono così suddivise:
€ 2.700.000 Destinati ad attività per bambini da 0 a 5 anni
€ 1.800.000 Destinati ad attività per bambini e ragazzi da 6 ai 17 anni
Qualora le domande di una singola Linea d’intervento non esauriscano le risorse messe a disposizione, le stesse sono proporzionalmente distribuite sulla linea d’intervento che ha esaurito i fondi.
Per informazioni: 010/8403307 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30) e infobandi@filse.it
Allegati:
La Regione Liguria ha approvato la misura “VOUCHER CENTRI ESTIVI 2021 - EMERGENZA COVID19” con la suddetta deliberazione di Giunta Regionale n. ……/2021 a valere sui finanziamenti POR FSE LIGURIA 2014- 2020 ASSE 2 PRIORITA’ DI INVESTIMENTO 9.IV OBIETTIVO SPECIFICO 9.8 - AZIONE 9.8.1 – “Misure emergenziali per il contrasto agli effetti negativi della pandemia sanitaria Covid 19” - € 4.500.000,00
Al fine di garantire migliore copertura dell’intervento regionale per le diverse fasce di età interessate, le risorse sono così suddivise:
€ 2.700.000 Destinati ad attività per bambini da 0 a 5 anni
€ 1.800.000 Destinati ad attività per bambini e ragazzi da 6 ai 17 anni
Qualora le domande di una singola Linea d’intervento non esauriscano le risorse messe a disposizione, le stesse sono proporzionalmente distribuite sulla linea d’intervento che ha esaurito i fondi.
Per informazioni: 010/8403307 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30) e infobandi@filse.it
Allegati:
03 marzo 2021 - BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - SECONDA TRANCHE
Si informa che, in base al Decreto Sindacale n. 1/2021, gli Uffici potranno procedere con la consegna della seconda tranche dei Buoni di solidarietà alimentare. I nuclei familiari beneficiari verranno contattati dagli operatori sociali. E' sempre possibile accogliere nuove istanze. Decreto Sindacale
12 febbraio 2021 - INDICAZIONI MODALITA' DI PRENOTAZIONE PER LA VACCINAZIONE COVID 19
Si comunicano le modalità di prenotazione per la vaccinazione COVID 19 per i cittadini della Regione Liguria diffuse dalla ASL 3 Genovese. Clicca qui
01 dicembre 2020 - BANDO BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE NOVEMBRE
Il Comune di Arenzano ha predisposto un nuovo bando per l’erogazione di buoni di solidarietà alimentare a favore dei cittadini in situazione di difficoltà economica legata al momento di emergenza sanitaria Covid-19, come previsto dall’Ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.
La cittadinanza potrà pertanto richiedere il beneficio presentando istanza all’Ambito Territoriale Sociale del Comune, secondo le modalità previste dal Decreto Sindacale n. 04 in data 27.11.2020.
Informazioni in merito alla presentazione dell’istanza e all’utilizzo dei buoni potranno essere richieste all’indirizzo mail servizisociali@comune.arenzano.ge.it oppure ai numeri telefonici 010/9138269 – 231 – 230 da lunedì a venerdì dalle 9,30 alle 12,30.
Il modulo di richiesta potrà essere scaricato dal sito internet del Comune oppure ritirato presso il comando della Polizia Municipale (Via Cambiaso 4) o presso il palazzo comunale.
Il modulo di richiesta, compilato in ogni sua parte e corredato da copia del documento di identità in corso di validità dovrà essere presentato da martedì 1 dicembre 2020 prioritariamente tramite mail all’indirizzo servizisociali@comune.arenzano.ge.it. I cittadini impossibilitati ad utilizzare le modalità informatiche potranno consegnare l’istanza direttamente all’Ambito Territoriale Sociale esclusivamente previo appuntamento da richiedersi telefonicamente ai numeri telefonici sopra indicati.
Modulo di richiesta buoni spesa Decreto Sindacale n. 04/2020
La cittadinanza potrà pertanto richiedere il beneficio presentando istanza all’Ambito Territoriale Sociale del Comune, secondo le modalità previste dal Decreto Sindacale n. 04 in data 27.11.2020.
Informazioni in merito alla presentazione dell’istanza e all’utilizzo dei buoni potranno essere richieste all’indirizzo mail servizisociali@comune.arenzano.ge.it oppure ai numeri telefonici 010/9138269 – 231 – 230 da lunedì a venerdì dalle 9,30 alle 12,30.
Il modulo di richiesta potrà essere scaricato dal sito internet del Comune oppure ritirato presso il comando della Polizia Municipale (Via Cambiaso 4) o presso il palazzo comunale.
Il modulo di richiesta, compilato in ogni sua parte e corredato da copia del documento di identità in corso di validità dovrà essere presentato da martedì 1 dicembre 2020 prioritariamente tramite mail all’indirizzo servizisociali@comune.arenzano.ge.it. I cittadini impossibilitati ad utilizzare le modalità informatiche potranno consegnare l’istanza direttamente all’Ambito Territoriale Sociale esclusivamente previo appuntamento da richiedersi telefonicamente ai numeri telefonici sopra indicati.
Modulo di richiesta buoni spesa Decreto Sindacale n. 04/2020
27 novembre 2020 - BUONI SPESA COVID-19. BANDO MANIFESTAZIONE INTERESSE NEGOZI
E' in pubblicazione il bando per adesione manifestazione di interesse per esercizi commerciali alimentari e per generi farmaceutici e igienizzanti. Scadenza 4.12.2020. Documentazione in Sezione Trasparenza Amministrativa - Bandi/Avvisi/ Concorsi.
15 ottobre 2020 - BANDO COMUNALE STRAORDINARIO PER Ll'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Si informa che è stato pubblicato il Bando per l'assegnazione di contributi a sostegno della locazione - emergenza epidemiologica da COVID 19, con scadenza il 12 novembre 2020. Bando Modulo di richiesta
26 agosto 2020 - Ordinanza svolgimento Fiera del Santo Bambino di Praga 2020
04 agosto 2020 - Mercatino delle opere dell'ingegno svoglimento di due edizioni straordinarie in data 9 e 23 agosto 2020 ai sensi della normativa vigente in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica covid 19
29 luglio 2020 - Ordinanza Fiera di S.Chiara 2020
09 luglio 2020 - Ordinanza per mercatino delle opere del proprio ingegno 12 e 26 luglio 2020
26 giugno 2020 - Ordinanza Regione Liguria n.40/2020
15 giugno 2020 - Ordinanza Regione Liguria n.38/2020
08 giugno 2020 - Ordinanza Regione Liguria n.36/2020
03 giugno 2020 - Ordinanza Regione Liguria n.35/2020
v.allegato
Allegati:
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25 maggio 2020 - Ordinanza Regione Liguria n.33/2020
21 maggio 2020 - Ordinanza n.41/2020 - Sospensione mercato dell'antiquariato e del collezionismo e del mercatino di esposizione e vendita dei prodotti del proprio ingegno
21 maggio 2020 - Ordinanza n.40/2020 Mercato settimanale di piazza Allende - riapertura settore di vendita prodotti non alimentari
21 maggio 2020 - Ordinanza Regione Liguria n.32/2020
18 maggio 2020 - Ordinanza Regione Liguria n.31/2020
Programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale sulla base delle disposizioni di cui al DPCM 17 maggio 2020
Allegati:
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18 maggio 2020 - Ordinanza Regione Liguria n.30/2020
Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 17 maggio 2020
Allegati:
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18 maggio 2020 - Ordinanza Regione Liguria n.29/2020
Disposizioni per la gestione dei rifiiuti costituiti da Dispositivi per la protezione individuale usati
Allegati:
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12 maggio 2020 - Modulo richista di ampliamento temporaneo dell'occupazione suolo pubblico
L'Amministrazione Comunale nell'attivare le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 ha deliberato con atto n. 48 del 12 maggio 2020 di concedere agli esercizi pubblici e/o esercizi di somministrazione di alimenti e/o attività assimilate, ulteriori spazi per la collocazione di dehor, tavoli, sedie ed arredi comunque denominati, per il periodo estivo e comunque fino al 31 dicembre 2020, senza costi aggiuntivi, allo scopo di distanziare i tavoli e le sedute pere rispettare le prescrizioni e mantenere la distanza di sicurezza interpeersonale. Il modulo di richiesta degli spazi pubblici, pubblicato di seguito, dovrà essere trasmesso via PEC o in forma cartacea al protocollo generale del Comune.
11 maggio 2020 - Ordinananza Regione Liguria n. 28 del 10/05/2020
08 maggio 2020 - FAQ - Emergenza COVID - 19, domande e risposte su Ordinanza 25/2020 Regione Liguria
1.
Si richiedono chiarimenti in merito all’applicazione dei Punti 7 e 9 del dispositivo dell’Ordinanza
n. 25/2020 e, specificatamente:
-Punto 7: se fra le attività motorie consentite in forma individuale, elencate in maniera esemplificativa (mtb, tennis, corsa, bicicletta) rientri anche l’utilizzo della moto nell’ambito di attività motoria e sportiva individuale, anche fuoristrada (enduro, trial, motorally);
-Punto 9: se fra i mezzi il cui utilizzo è consentito per raggiungere il luogo dove svolgere l’attività sportiva o motoria siano compresi i motocicli.
R:Tali disposizioni trovano applicazione con riferimento ad ogni attività motoria e sportiva individuale: quindi, anche con riferimento alle attività indicate, svolte con l’utilizzo della moto, purché nel pieno rispetto, oltre che della normativa ordinaria vigente per lo svolgimento di tali attività sportive e motorie, delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale, così come dettate dai dPCM governativi e dalle ordinanze regionali oltre che negli ambiti come definiti dalla citata ordinanza 25/2020 (Province o Città Metropolitana). In generale, le attività motorie individuali contemplate al punto 7 (ed ivi elencate solo in via esemplificativa) sono riconducibili a tutte le attività sportive proprie di Federazioni affiliate al CONI, e quindi anche a quelle regolamentate dalla Federazione Motociclistica Italiana sul motociclismo (trial ed enduro compresi).
Analogamente, la moto è ricompresa fra i mezzi di trasporto di cui al punto 9, in quanto la relativa qualificazione non può che fare rinvio alla disciplina generale in tema di circolazione stradale. In merito all’utilizzo della moto nel periodo emergenziale in corso si richiama il protocollo di intesa siglato in data 23 aprile 2020 da Federfarma e Federazione motociclistica italiana al fine di potenziare e rendere più efficiente il servizio di consegna a domicilio dei farmaci in favore delle persone che sono impossibilitate a recarsi in farmacia, per disabilità o gravi malattie o perché in quarantena.
2.
punto 8: se la possibilità contemplata al punto 8 per gli atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dal Cip e dalle rispettive federazioni, di svolgere allenamenti anche in strutture a porte chiuse, sia esercitabile con riferimento solo ai limiti di cui alla direttiva del Ministero Interno n. 15350/117, e quindi anche con possibilità di spostamento nell'intero territorio regionale, non essendo in detta direttiva replicato il limite provinciale agli spostamenti di cui invece al sopra citato punto 7 dell'ordinanza 25/2020.
R: L’ordinanza regionale mira a meglio definire nel territorio regionale le modalità per l’espletamento di quanto assentito dal dPCM vigente in materia, le cui misure mantengono pertanto efficacia; la stessa ordinanza richiama la direttiva del Ministero dell’interno n. 15350/117 del 3 maggio 2020 che pertanto ha piena efficacia.
3.
L’ordinanza n. 25/2020 inserisce il tennis singolo tra le attività motorie individuali assentite dalle ore 6 alle ore 22 nel territorio della Provincia o della Città Metropolitana con il divieto di avvalersi di tutte le strutture ad uso comune quali ad esempio spogliatoi, bagni, docce e bar che devono rimanere chiusi.
E’ assentito anche il tennis singolo in luogo chiuso?
R: Ad oggi è assentito il tennis singolo solo all’aperto e nel rispetto delle condizioni di cui alla ordinanza 25/2020.
4.
Si richiedono chiarimenti in merito all’applicazione del punto 7 del dispositivo dell’Ordinanza n. 25/2020 e specificatamente se il golf sia ricompreso tra le attività motorie individuali autorizzate dalla Regione Liguria.
R: L’elencazione di cui al punto 7 dell’ordinanza 25/2020 è a titolo esemplificativo e non esaustivo. In tal senso si ritiene che anche il golf sia ricompreso tra le attività motorie individuali autorizzate.
Resta fermo l’obbligo dell’adozione di tutte le misure di distanziamento sociale ed il divieto di avvalersi di tutte le strutture di uso comune quali ad esempio spogliatoi, docce e bar che devono rimanere chiusi.
5.
Sono titolare di un cantiere navale che realizza navi in metallo e in vetroresina. Posso riprendere le attività lavorative di costruzione delle unità?
R: Sì, purché il cantiere abbia nella propria visura camerale il codice ATECO 33.11 “Costruzione di navi e di strutture galleggianti”.
6.
Sono titolare di un cantiere navale che deve consegnare una nave già allestita al cliente. Devo continuare a inviare la comunicazione preventiva alla Prefettura e all’Autorità marittima?
R: No, in quanto il nuovo allegato 3 del DPCM 26 aprile 2020 prevede che dal 4 maggio i cantieri navali che posseggono un codice ATECO 33 “Costruzione di navi e di strutture galleggianti” possano riprendere le loro attività ordinarie, tra cui la consegna delle imbarcazioni/navi prodotte senza alcuna comunicazione (tale obbligo era previsto dall’Ordinanza regionale 19/2020 che richiamava l’articolo 2 comma 12 del DPCM 10 aprile 2020, il cui testo non è stato riportato nel vigente DPCM del 26 aprile 2020).
7.
Sono un piccolo imprenditore che ha una ditta iscritta in Camera di Commercio come impresa artigiana; nella mia visura camerale non compare alcun codice ATECO riconducibile alle attività di riparazione. Posso recarmi presso un porto turistico dove è ormeggiata la barca di un mio cliente per eseguire lavori di manutenzione degli impianti di bordo?
R: Sì, è possibile. Con Ordinanza regionale numero 19/2020 è stato consentito, all’interno del territorio regionale, la fornitura di prestazioni di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di unità da diporto all’ormeggio o alate a terra. L’Ordinanza afferma che anche in assenza di un pertinente codice ATECO -classificazione delle attività economiche per fini statistici e non sempre univocamente rappresentativa delle attività produttive – le prestazioni possano essere svolte a condizione che l’imprenditore dimostri la qualifica di artigiano (ritenendo sufficiente anche la visura camerale). Lo spostamento deve essere autocertificato per comprovate esigenze lavorative (ex articolo 1, comma 1 lettera a.)
8.
Si può andare nelle spiagge del Terrizzo e del Pozzale sull’isola Palmaria? C’è il rischio di non trovare più posto una volta arrivati sull’isola?
R: Per l’accesso alle spiagge bisogna riferirsi alle ordinanze emanate dalle Autorità comunali territorialmente competenti che, ai sensi della normativa vigente, possono limitare l’accesso all’arenile o comunque limitarne la fruibilità, indicando quali attività possono essere svolte. Anche per l’accesso alle isole è bene informarsi prima presso la locale Autorità comunale. Al momento il Comune di Porto Venere non ha emesso ordinanze d’interdizione. Si rammenta comunque che l’inizio della stagione balneare è stato sospeso dalla Regione.
9.
Quante persone possono accedere alle spiagge? Una famiglia di 5 persone può stare vicino?
R: Sempre nelle ordinanze comunali sono sancite le regole di fruibilità delle spiagge e le misure di distanziamento adottate. Restano valide le misure nazionali in materia di distanziamento sociale.
10
Gli stabilimenti balneari sono aperti? Quando riapriranno?
R: La stagione balneare non è ancora iniziata. Nell’Ordinanza regionale 25/2020 è data solamente facoltà di svolgere nell’ambito della Provincia di appartenenza, dalle ore 06.00 alle 22.00, alcune attività motorie acquatiche e individuali.
L’inizio della stagione balneare è stato posticipato con Decreto del Dirigente del Dipartimento/Direzione Dipartimento salute e servizi sociali -Struttura Settore Tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro della Regione Liguria, al trentesimo giorno successivo al termine delle misure restrittive preventive previste a livello nazionale/regionale legate all’emergenza sanitaria COVID 19.
11.
Si può passeggiare sulla spiaggia?
R: La possibilità di effettuare attività motorie sulla spiaggia viene disciplinata dai Comuni, cui bisogna riferirsi per una situazione aggiornata. In linea di massima, se non esplicitamente vietato dalle competenti Autorità, si ritiene che le passeggiate in spiaggia possano rientrare nelle attività motorie consentite, pur nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa di carattere nazionale in tema di distanziamento sociale.
12. Quando inizia la stagione balneare?
R: L’inizio della stagione balneare è stato posticipato con Decreto del Dirigente del Dipartimento/Direzione Dipartimento salute e servizi sociali -Struttura Settore Tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro della Regione Liguria, al trentesimo giorno successivo al termine delle misure restrittive previste a livello nazionale/regionale legate all’emergenza sanitaria COVID 19.
13.
Posso attraversare la spiaggia con il mio surf?
R: L’Ordinanza regionale disciplina la possibilità di usufruire di tale attività motoria. Restano ferme le limitazioni imposte con Ordinanza comunale e le misure di sicurezza contenute nelle ordinanze della locale Capitaneria di porto -Guardia costiera.
14.
Posso aprire il mio chiosco bar sulla spiaggia?
R: Fermi restando i titoli abilitativi: il punto 1 dell’Ordinanza regionale 25/2020 disciplina la possibilità di vendere cibi e bevande da asporto. Si consiglia comunque di fare riferimento alle autorità comunali competenti in materia di gestione del demanio.
15.
Quando nuoto per attività motoria devo segnalare la mia presenza utilizzando i medesimi segnalamenti marittimi previsti per l'attività subacquea anche quando tale attività viene svolta entro i 200 metri dalle spiagge o i 100 metri dalle coste a picco o scogliere?
R: Sì, in quanto i termini temporali relativi alla stagione balneare sono stati temporaneamente sospesi. Vigono, pertanto, le disposizioni sull’uso del mare previste per il periodo invernale.
16.
Posso uscire in mare con la mia unità da diporto per praticare la pesca ricreativa?
R: Sì, l’attività di pesca è consentita, rispettando il limite massimo di 2 persone a bordo che siano residenti nella stessa abitazione.
17.
Ci sono limiti orari per la pesca sportiva e ricreativa?
R: Sì, l’Ordinanza regionale n. 25/2020 al punto 11 consente tale attività nel rispetto dell’art. 1 lett. f) del DPCM 26/04/2020 con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione
principale. Il punto 7 individua la fascia oraria 06.00 -22.00 per tutte le attività sportive acquatiche, tra le quali rientra ovviamente anche la pesca.
18.
È consentita la pesca da terra?
R: Sì, in quanto il punto 7 dell'Ordinanza n. 25/2020 della Regione Liguria lo consente nel rispetto del distanziamento sociale di due metri e le ulteriori prescrizioni previste al successivo punto 11.
Si rammenta con l’occasione che è necessario aver effettuato la comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di cui al D.M. 6 dicembre 2010 (Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare) ed avere al seguito copia di tale comunicazione. Accertarsi preventivamente che la località/zona prescelta per svolgere la pesca non sia soggetta ad eventuali “divieti di pesca” o restrizioni all’accesso di carattere locale.
19.
Posso uscire in mare con il mio kayak?
R: Sì, in base all’art. 7dell’Ordinanza 25/2020 della Regione Liguria le “attività sportive acquatiche individuali” possono essere svolte dalle ore 06.00 alle 22.00.
20.
Vorrei uscire con la mia imbarcazione di 15 metri con mia moglie e i miei due figli minori: è possibile?
R: No, al momento le prescrizioni dell’Ordinanza n. 25/2020 consentono l’uscita in mare dalle 06.00 alle 22.00, nel rispetto del limite massimo di due persone che siano residenti nella stessa abitazione.
21.
Sono proprietario di un’unità da diporto e ho necessità di effettuare la pulizia della carena e tagliando presso un locale cantiere/scalo d’alaggio. Posso trasferire l’unità per effettuare tali lavorazioni?
R: L’uscita in barca è consentita dall’art.10 dell’Ordinanza 25/2020 quale attività sportiva motoria ovvero per praticare la pesca sportiva, dalle 06.00 alle 22.00, sempre nel rispetto del limite massimo di due persone a bordo con stessa residenza. Per l’attività di rimessaggio è consentito lo spostamento in ambito regionale per raggiungere l’unità da diporto di proprietà.
22.
Sono il titolare di una società che si occupa di locazione/noleggio di unità da diporto, l’attività è consentita?
R: No, al momento tale attività non rientra tra quelle previste dall’allegato 3 al DPCM del 26.04.2020.
23.
Posso uscire in barca con una persona con la quale convivo (stesso domicilio) pur avendo diversa residenza?
R: No, l’Ordinanza n. 25/2020 della Regione Liguria prevede al momento tale possibilità per persone aventi stessa residenza.
24.
Sono una persona anziana, posso uscire in barca con un mio amico più giovane per sentirmi più sicuro?
R: No, al momento le uscite in barca sono consentite per un massimo di due persone che siano residenti nella stessa abitazione.
25.
È possibile fare surf?
R: Sì, è consentito praticare surf (ed altri sport acquatici) all’interno della stessa Provincia o città metropolitana di appartenenza dalle 06.00 alle 22.00, in modalità individuale e rispettando il distanziamento sociale di 2 metri. Per l’accesso al mare verifichi preventivamente che non siano vigenti divieti locali (ad. es. spiagge/arenili interdetti all’accesso o per altro motivo).
26.
Sono residente in Liguria e vorrei spostarmi in altra regione confinante per eseguire lavori di manutenzione alla mia unità da diporto. Posso farlo?
R: No, il punto 18 dell’Ordinanza regionale 25/2020 limita lo spostamento individuale per tali casistiche all’interno della regione Liguria.
27.
Quando esco con la mia barca, posso sconfinare nelle acque prospicenti la costa della Toscana senza toccare terra?
R: No, in quanto l’Ordinanza 25/2020 trova applicazione solo per il territorio ligure e le acque prospicenti le coste toscane ricadono nella giurisdizione di altra regione.
28.
Sono residente in Liguria ma ho la barca ormeggiata presso il porto di Marina di Carrara. Considerato che si trova a poche centinaia di metri dal confine, posso recarmi al porto per prendere la mia barca?
R: No, l’art.1, comma 1, lett. a) del DPCM 26 aprile 2020 stabilisce che “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”; pertanto, il caso non rientra tra i motivi che consentono spostamenti tra regioni diverse. Il personale di una ditta avente un codice ATECO di cui all’allegato 3 del citato DPCM, potrebbe invece farlo in quanto sussisterebbero “le comprovate esigenze lavorative”.
29.
L’Ordinanza di sicurezza balneare emessa dalla Capitaneria di porto -Guardia costiera è sospesa? Quali indicazioni di sicurezza devo osservare per l’utilizzo di surf, wind surf, kite surf, banana boat e simili, paracadutismo ascensionale, canoe e piccoli natanti in genere?
R: L’Ordinanza della Capitaneria non è sospesa, sono solo stati temporaneamente sospesi alcuni termini temporali legati alle indicazioni di rango regionali e da cui derivano specifici obblighi per i concessionari di strutture balneari e per i Comuni. Viene, pertanto, sospesa l’individuazione di quegli specchi acquei prioritariamente destinati alla balneazione (200 mt dalle spiagge, 100 mt dalle coste a picco). Ciò detto, restano in vigore tutte quelle prescrizioni legate alla sicurezza ivi indicate erelative alla libera fruizione del mare.
30.
Devo raggiungere la mia unità ancorata alla fonda: può il locale servizio battellieri trasportarmi sino alla mia barca?
R: Sì, il trasferimento con unità dei battellieri viene ricompreso nelle attività di trasporto ammesse. Infatti, più nello specifico il codice ATECO per il trasporto marittimo e costiero di passeggeri è il 50.10.00 e, pertanto, ricompreso nel codice generale 50 di cui all’allegato 3 del DPCM. Il servizio battellieri dovrà ovviamente adottare tutte le precauzioni di sicurezza previste per legge.
31.
Vorrei uscire in barca con un amico diversamente abile e non convivente, posso farlo?
R: Sì, tra le attività motorie consentite dall’Ordinanza regionale è prevista l’uscita in barca dalle 06.00 alle 22.00 per massimo due persone. Si può derogare alla residenza nella stessa abitazione in quanto il DPCM prevede la possibilità di svolgere attività ricreativa all’aperto con accompagnatore per coloro che non sono completamente autosufficienti. Pur sempre rispettando le distanze di sicurezza.
Allegati:
Si richiedono chiarimenti in merito all’applicazione dei Punti 7 e 9 del dispositivo dell’Ordinanza
n. 25/2020 e, specificatamente:
-Punto 7: se fra le attività motorie consentite in forma individuale, elencate in maniera esemplificativa (mtb, tennis, corsa, bicicletta) rientri anche l’utilizzo della moto nell’ambito di attività motoria e sportiva individuale, anche fuoristrada (enduro, trial, motorally);
-Punto 9: se fra i mezzi il cui utilizzo è consentito per raggiungere il luogo dove svolgere l’attività sportiva o motoria siano compresi i motocicli.
R:Tali disposizioni trovano applicazione con riferimento ad ogni attività motoria e sportiva individuale: quindi, anche con riferimento alle attività indicate, svolte con l’utilizzo della moto, purché nel pieno rispetto, oltre che della normativa ordinaria vigente per lo svolgimento di tali attività sportive e motorie, delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale, così come dettate dai dPCM governativi e dalle ordinanze regionali oltre che negli ambiti come definiti dalla citata ordinanza 25/2020 (Province o Città Metropolitana). In generale, le attività motorie individuali contemplate al punto 7 (ed ivi elencate solo in via esemplificativa) sono riconducibili a tutte le attività sportive proprie di Federazioni affiliate al CONI, e quindi anche a quelle regolamentate dalla Federazione Motociclistica Italiana sul motociclismo (trial ed enduro compresi).
Analogamente, la moto è ricompresa fra i mezzi di trasporto di cui al punto 9, in quanto la relativa qualificazione non può che fare rinvio alla disciplina generale in tema di circolazione stradale. In merito all’utilizzo della moto nel periodo emergenziale in corso si richiama il protocollo di intesa siglato in data 23 aprile 2020 da Federfarma e Federazione motociclistica italiana al fine di potenziare e rendere più efficiente il servizio di consegna a domicilio dei farmaci in favore delle persone che sono impossibilitate a recarsi in farmacia, per disabilità o gravi malattie o perché in quarantena.
2.
punto 8: se la possibilità contemplata al punto 8 per gli atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dal Cip e dalle rispettive federazioni, di svolgere allenamenti anche in strutture a porte chiuse, sia esercitabile con riferimento solo ai limiti di cui alla direttiva del Ministero Interno n. 15350/117, e quindi anche con possibilità di spostamento nell'intero territorio regionale, non essendo in detta direttiva replicato il limite provinciale agli spostamenti di cui invece al sopra citato punto 7 dell'ordinanza 25/2020.
R: L’ordinanza regionale mira a meglio definire nel territorio regionale le modalità per l’espletamento di quanto assentito dal dPCM vigente in materia, le cui misure mantengono pertanto efficacia; la stessa ordinanza richiama la direttiva del Ministero dell’interno n. 15350/117 del 3 maggio 2020 che pertanto ha piena efficacia.
3.
L’ordinanza n. 25/2020 inserisce il tennis singolo tra le attività motorie individuali assentite dalle ore 6 alle ore 22 nel territorio della Provincia o della Città Metropolitana con il divieto di avvalersi di tutte le strutture ad uso comune quali ad esempio spogliatoi, bagni, docce e bar che devono rimanere chiusi.
E’ assentito anche il tennis singolo in luogo chiuso?
R: Ad oggi è assentito il tennis singolo solo all’aperto e nel rispetto delle condizioni di cui alla ordinanza 25/2020.
4.
Si richiedono chiarimenti in merito all’applicazione del punto 7 del dispositivo dell’Ordinanza n. 25/2020 e specificatamente se il golf sia ricompreso tra le attività motorie individuali autorizzate dalla Regione Liguria.
R: L’elencazione di cui al punto 7 dell’ordinanza 25/2020 è a titolo esemplificativo e non esaustivo. In tal senso si ritiene che anche il golf sia ricompreso tra le attività motorie individuali autorizzate.
Resta fermo l’obbligo dell’adozione di tutte le misure di distanziamento sociale ed il divieto di avvalersi di tutte le strutture di uso comune quali ad esempio spogliatoi, docce e bar che devono rimanere chiusi.
5.
Sono titolare di un cantiere navale che realizza navi in metallo e in vetroresina. Posso riprendere le attività lavorative di costruzione delle unità?
R: Sì, purché il cantiere abbia nella propria visura camerale il codice ATECO 33.11 “Costruzione di navi e di strutture galleggianti”.
6.
Sono titolare di un cantiere navale che deve consegnare una nave già allestita al cliente. Devo continuare a inviare la comunicazione preventiva alla Prefettura e all’Autorità marittima?
R: No, in quanto il nuovo allegato 3 del DPCM 26 aprile 2020 prevede che dal 4 maggio i cantieri navali che posseggono un codice ATECO 33 “Costruzione di navi e di strutture galleggianti” possano riprendere le loro attività ordinarie, tra cui la consegna delle imbarcazioni/navi prodotte senza alcuna comunicazione (tale obbligo era previsto dall’Ordinanza regionale 19/2020 che richiamava l’articolo 2 comma 12 del DPCM 10 aprile 2020, il cui testo non è stato riportato nel vigente DPCM del 26 aprile 2020).
7.
Sono un piccolo imprenditore che ha una ditta iscritta in Camera di Commercio come impresa artigiana; nella mia visura camerale non compare alcun codice ATECO riconducibile alle attività di riparazione. Posso recarmi presso un porto turistico dove è ormeggiata la barca di un mio cliente per eseguire lavori di manutenzione degli impianti di bordo?
R: Sì, è possibile. Con Ordinanza regionale numero 19/2020 è stato consentito, all’interno del territorio regionale, la fornitura di prestazioni di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di unità da diporto all’ormeggio o alate a terra. L’Ordinanza afferma che anche in assenza di un pertinente codice ATECO -classificazione delle attività economiche per fini statistici e non sempre univocamente rappresentativa delle attività produttive – le prestazioni possano essere svolte a condizione che l’imprenditore dimostri la qualifica di artigiano (ritenendo sufficiente anche la visura camerale). Lo spostamento deve essere autocertificato per comprovate esigenze lavorative (ex articolo 1, comma 1 lettera a.)
8.
Si può andare nelle spiagge del Terrizzo e del Pozzale sull’isola Palmaria? C’è il rischio di non trovare più posto una volta arrivati sull’isola?
R: Per l’accesso alle spiagge bisogna riferirsi alle ordinanze emanate dalle Autorità comunali territorialmente competenti che, ai sensi della normativa vigente, possono limitare l’accesso all’arenile o comunque limitarne la fruibilità, indicando quali attività possono essere svolte. Anche per l’accesso alle isole è bene informarsi prima presso la locale Autorità comunale. Al momento il Comune di Porto Venere non ha emesso ordinanze d’interdizione. Si rammenta comunque che l’inizio della stagione balneare è stato sospeso dalla Regione.
9.
Quante persone possono accedere alle spiagge? Una famiglia di 5 persone può stare vicino?
R: Sempre nelle ordinanze comunali sono sancite le regole di fruibilità delle spiagge e le misure di distanziamento adottate. Restano valide le misure nazionali in materia di distanziamento sociale.
10
Gli stabilimenti balneari sono aperti? Quando riapriranno?
R: La stagione balneare non è ancora iniziata. Nell’Ordinanza regionale 25/2020 è data solamente facoltà di svolgere nell’ambito della Provincia di appartenenza, dalle ore 06.00 alle 22.00, alcune attività motorie acquatiche e individuali.
L’inizio della stagione balneare è stato posticipato con Decreto del Dirigente del Dipartimento/Direzione Dipartimento salute e servizi sociali -Struttura Settore Tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro della Regione Liguria, al trentesimo giorno successivo al termine delle misure restrittive preventive previste a livello nazionale/regionale legate all’emergenza sanitaria COVID 19.
11.
Si può passeggiare sulla spiaggia?
R: La possibilità di effettuare attività motorie sulla spiaggia viene disciplinata dai Comuni, cui bisogna riferirsi per una situazione aggiornata. In linea di massima, se non esplicitamente vietato dalle competenti Autorità, si ritiene che le passeggiate in spiaggia possano rientrare nelle attività motorie consentite, pur nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa di carattere nazionale in tema di distanziamento sociale.
12. Quando inizia la stagione balneare?
R: L’inizio della stagione balneare è stato posticipato con Decreto del Dirigente del Dipartimento/Direzione Dipartimento salute e servizi sociali -Struttura Settore Tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro della Regione Liguria, al trentesimo giorno successivo al termine delle misure restrittive previste a livello nazionale/regionale legate all’emergenza sanitaria COVID 19.
13.
Posso attraversare la spiaggia con il mio surf?
R: L’Ordinanza regionale disciplina la possibilità di usufruire di tale attività motoria. Restano ferme le limitazioni imposte con Ordinanza comunale e le misure di sicurezza contenute nelle ordinanze della locale Capitaneria di porto -Guardia costiera.
14.
Posso aprire il mio chiosco bar sulla spiaggia?
R: Fermi restando i titoli abilitativi: il punto 1 dell’Ordinanza regionale 25/2020 disciplina la possibilità di vendere cibi e bevande da asporto. Si consiglia comunque di fare riferimento alle autorità comunali competenti in materia di gestione del demanio.
15.
Quando nuoto per attività motoria devo segnalare la mia presenza utilizzando i medesimi segnalamenti marittimi previsti per l'attività subacquea anche quando tale attività viene svolta entro i 200 metri dalle spiagge o i 100 metri dalle coste a picco o scogliere?
R: Sì, in quanto i termini temporali relativi alla stagione balneare sono stati temporaneamente sospesi. Vigono, pertanto, le disposizioni sull’uso del mare previste per il periodo invernale.
16.
Posso uscire in mare con la mia unità da diporto per praticare la pesca ricreativa?
R: Sì, l’attività di pesca è consentita, rispettando il limite massimo di 2 persone a bordo che siano residenti nella stessa abitazione.
17.
Ci sono limiti orari per la pesca sportiva e ricreativa?
R: Sì, l’Ordinanza regionale n. 25/2020 al punto 11 consente tale attività nel rispetto dell’art. 1 lett. f) del DPCM 26/04/2020 con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione
principale. Il punto 7 individua la fascia oraria 06.00 -22.00 per tutte le attività sportive acquatiche, tra le quali rientra ovviamente anche la pesca.
18.
È consentita la pesca da terra?
R: Sì, in quanto il punto 7 dell'Ordinanza n. 25/2020 della Regione Liguria lo consente nel rispetto del distanziamento sociale di due metri e le ulteriori prescrizioni previste al successivo punto 11.
Si rammenta con l’occasione che è necessario aver effettuato la comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di cui al D.M. 6 dicembre 2010 (Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare) ed avere al seguito copia di tale comunicazione. Accertarsi preventivamente che la località/zona prescelta per svolgere la pesca non sia soggetta ad eventuali “divieti di pesca” o restrizioni all’accesso di carattere locale.
19.
Posso uscire in mare con il mio kayak?
R: Sì, in base all’art. 7dell’Ordinanza 25/2020 della Regione Liguria le “attività sportive acquatiche individuali” possono essere svolte dalle ore 06.00 alle 22.00.
20.
Vorrei uscire con la mia imbarcazione di 15 metri con mia moglie e i miei due figli minori: è possibile?
R: No, al momento le prescrizioni dell’Ordinanza n. 25/2020 consentono l’uscita in mare dalle 06.00 alle 22.00, nel rispetto del limite massimo di due persone che siano residenti nella stessa abitazione.
21.
Sono proprietario di un’unità da diporto e ho necessità di effettuare la pulizia della carena e tagliando presso un locale cantiere/scalo d’alaggio. Posso trasferire l’unità per effettuare tali lavorazioni?
R: L’uscita in barca è consentita dall’art.10 dell’Ordinanza 25/2020 quale attività sportiva motoria ovvero per praticare la pesca sportiva, dalle 06.00 alle 22.00, sempre nel rispetto del limite massimo di due persone a bordo con stessa residenza. Per l’attività di rimessaggio è consentito lo spostamento in ambito regionale per raggiungere l’unità da diporto di proprietà.
22.
Sono il titolare di una società che si occupa di locazione/noleggio di unità da diporto, l’attività è consentita?
R: No, al momento tale attività non rientra tra quelle previste dall’allegato 3 al DPCM del 26.04.2020.
23.
Posso uscire in barca con una persona con la quale convivo (stesso domicilio) pur avendo diversa residenza?
R: No, l’Ordinanza n. 25/2020 della Regione Liguria prevede al momento tale possibilità per persone aventi stessa residenza.
24.
Sono una persona anziana, posso uscire in barca con un mio amico più giovane per sentirmi più sicuro?
R: No, al momento le uscite in barca sono consentite per un massimo di due persone che siano residenti nella stessa abitazione.
25.
È possibile fare surf?
R: Sì, è consentito praticare surf (ed altri sport acquatici) all’interno della stessa Provincia o città metropolitana di appartenenza dalle 06.00 alle 22.00, in modalità individuale e rispettando il distanziamento sociale di 2 metri. Per l’accesso al mare verifichi preventivamente che non siano vigenti divieti locali (ad. es. spiagge/arenili interdetti all’accesso o per altro motivo).
26.
Sono residente in Liguria e vorrei spostarmi in altra regione confinante per eseguire lavori di manutenzione alla mia unità da diporto. Posso farlo?
R: No, il punto 18 dell’Ordinanza regionale 25/2020 limita lo spostamento individuale per tali casistiche all’interno della regione Liguria.
27.
Quando esco con la mia barca, posso sconfinare nelle acque prospicenti la costa della Toscana senza toccare terra?
R: No, in quanto l’Ordinanza 25/2020 trova applicazione solo per il territorio ligure e le acque prospicenti le coste toscane ricadono nella giurisdizione di altra regione.
28.
Sono residente in Liguria ma ho la barca ormeggiata presso il porto di Marina di Carrara. Considerato che si trova a poche centinaia di metri dal confine, posso recarmi al porto per prendere la mia barca?
R: No, l’art.1, comma 1, lett. a) del DPCM 26 aprile 2020 stabilisce che “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”; pertanto, il caso non rientra tra i motivi che consentono spostamenti tra regioni diverse. Il personale di una ditta avente un codice ATECO di cui all’allegato 3 del citato DPCM, potrebbe invece farlo in quanto sussisterebbero “le comprovate esigenze lavorative”.
29.
L’Ordinanza di sicurezza balneare emessa dalla Capitaneria di porto -Guardia costiera è sospesa? Quali indicazioni di sicurezza devo osservare per l’utilizzo di surf, wind surf, kite surf, banana boat e simili, paracadutismo ascensionale, canoe e piccoli natanti in genere?
R: L’Ordinanza della Capitaneria non è sospesa, sono solo stati temporaneamente sospesi alcuni termini temporali legati alle indicazioni di rango regionali e da cui derivano specifici obblighi per i concessionari di strutture balneari e per i Comuni. Viene, pertanto, sospesa l’individuazione di quegli specchi acquei prioritariamente destinati alla balneazione (200 mt dalle spiagge, 100 mt dalle coste a picco). Ciò detto, restano in vigore tutte quelle prescrizioni legate alla sicurezza ivi indicate erelative alla libera fruizione del mare.
30.
Devo raggiungere la mia unità ancorata alla fonda: può il locale servizio battellieri trasportarmi sino alla mia barca?
R: Sì, il trasferimento con unità dei battellieri viene ricompreso nelle attività di trasporto ammesse. Infatti, più nello specifico il codice ATECO per il trasporto marittimo e costiero di passeggeri è il 50.10.00 e, pertanto, ricompreso nel codice generale 50 di cui all’allegato 3 del DPCM. Il servizio battellieri dovrà ovviamente adottare tutte le precauzioni di sicurezza previste per legge.
31.
Vorrei uscire in barca con un amico diversamente abile e non convivente, posso farlo?
R: Sì, tra le attività motorie consentite dall’Ordinanza regionale è prevista l’uscita in barca dalle 06.00 alle 22.00 per massimo due persone. Si può derogare alla residenza nella stessa abitazione in quanto il DPCM prevede la possibilità di svolgere attività ricreativa all’aperto con accompagnatore per coloro che non sono completamente autosufficienti. Pur sempre rispettando le distanze di sicurezza.
Allegati:
06 maggio 2020 - SECONDA TRANCHE BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE
Si informa che, in base al Decreto Sindacale n. 2 del 06/05/2020, gli Uffici potranno procedere con la consegna della seconda tranche dei Buoni di solidarietà alimentare. I nuclei familiari beneficiari verranno contattati dagli operatori sociali. E' sempre possibile accogliere nuove istanze. Decreto Sindacale
06 maggio 2020 - Ordinanza Sindacale n.33 del 04/05/2020 - RIAPERTURA DEL SETTORE ALIMENTARE MERCATO E MERCATINO SETTIMANALE
ORDINANZA IN MATERIA DI MERCATO SETTIMANALE E DEL MERCATINO DEI PRODUTTORI AGRICOLI - RIAPERTURA DEL SETTORE ALIMENTARE
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante « Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 « Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il D.P.C.M. 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
RICHIAMATA l’ordinanza n. 14 dell’11 marzo 2020 di sospensione del mercato settimanale e del mercatino dei produttori agricoli prorogata con ordinanza n. 29 del 17 aprile 2020 sino al 4 maggio 2020;
DATO ATTO che le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 hanno stabilito che il settore del commercio al dettaglio dei prodotti non alimentari o di prima necessità non potrà riaprire sino al 18 maggio 2020;
CONSIDERATO che il mercato settimanale del Comune di Arenzano, che si svolge nella giornata di venerdì, nell’area di Piazza Allende, per la sua conformazione e disposizione al momento consente la presenza del solo settore di vendita di prodotti alimentari e ciò per poter rispettare le raccomandazioni di cui alla lettera f) dell'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020, ribadite nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 « Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
RITENUTO comunque a salvaguardia del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori del mercato e quindi per garantire le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, di non permettere l’occupazione dei posteggi liberi del settore alimentare che di norma sono assegnati con il procedimento di spunta;
DATO ATTO che il venerdì nella via adiacente di Via Bocca si svolge contestualmente al mercato settimanale il Mercatino dei prodotti agricoli e che anche in ragione del numero limitato di operatori anche questo possa essere riattivato salvaguardando misure organizzative tali da consentire un accesso nel predetti luoghi con modalità contingentate e idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori";
RITENUTO pertanto di poter procedere alla riapertura del Mercato settimanale di Piazza Allende limitatamente al settore alimentare e alla riattivazione del Mercatino dei produttori agricoli di Via Bocca a far data da venerdì 8 maggio 2020;
VISTO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
1. La riapertura del settore di vendita di prodotti alimentari del Mercato settimanale di Piazza 1. Allende e del Mercato dei Produttori agricoli di Via Bocca a far data da venerdì 8 maggio 2020;
2. il divieto di assegnare tramite spunta i posteggi del mercato non occupati;
3. l'obbligo per tutti coloro che accedono all'area del mercato di Piazza Allende e al Mercato dei produttori agricoli di Via Bocca, a partire dagli operatori del mercato, di indossare correttamente i dispositivi a protezione delle vie respiratorie come definiti dall'art. 3 comma 3 del DPCM 26 aprile 2020;
4. sono esclusi dall'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
5. la proroga della sospensione del settore di vendita di prodotti non alimentari del mercato settimanale di Piazza Allende sino a al 18 maggio 2020;
6. la violazione della presente Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 19/2020 con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 400,00 euro e un massimo di euro 3000,00;
7. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito Internet istituzionale, inviandone copia alle associazioni di categoria e assicurandone diffusione presso la cittadinanza.
La Polizia Locale del Comune di Arenzano è incaricata del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Genova entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento
IL SINDACO
Gambino Luigi
Arenzano, 06-05-2020
Allegati:
04 maggio 2020 - Ordinanza Sindacale n.34 del 04/05/2020 - Disposizioni in merito al divieto di accesso alle persone sull'arenile e orario di accesso nelle aree pubbliche del territorio comunale
Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni in merito al divieto di accesso alle persone sull'arenile e orario di accesso nelle aree pubbliche del territorio comunale.
Allegati:
Allegati:
04 maggio 2020 - Ordinananza Regione Liguria n. 25 del 03.05.2020
04 maggio 2020 - Ordinananza Regione Liguria n. 24 del 03.05.2020
27 aprile 2020 - DPCM 26/04/202 e Ordinanza prezzo mascherine
- DPCM del 26 aprile in vigore dal 4 maggio ( tranne art.2 commi 7,9 e 11 immediatamente vigenti)
- Ordinanza del Commissario straordinario per l’emergenza inerente il prezzo delle mascherine
Allegati:
27 aprile 2020 - Ordinananza Regione Liguria n. 22 del 26.04.2020
22 aprile 2020 - RIAPERTURA TERMINI ADESIONE ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI PER BUONI DI SOLIDARIETA'
Si comunica che sono riaperti i termini per l'invio della manifestazione di interesse per l'inserimento nell'elenco comunale di esercizi commerciali e farmacie disponibili ad accettare i buoni di solidarietà AVVISO
17 aprile 2020 - Ordinanza PROROGA SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE SINO AL 03/05/2020
17 aprile 2020 - Proroga obbligo utilizzo mascherine fino al 3 maggio 2020
14 aprile 2020 - ORDINANZA di proroga al divieto di accesso e transito in varie aree pubbliche del territorio comunale.
Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga al divieto di accesso alle persone sull'intera"passeggiata a mare" e sul relativo arenile e limitazione degli accessi in varie aree pubbliche del territorio comunale.
Allegati:
Allegati:
09 aprile 2020 - Elenco degli esercizi commerciali che si sono resi disponibili ad accettare i buoni di solidarietà
EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE.
ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIE DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020.
ALIMENTARI:
1 – Supermercato DORO Punto vendita di Via Sauli Pallavicino 68/70 - Arenzano (possibile la consegna gratuita a domicilio per i possessori dei buoni)
3 – Supermercati EKOM Punti vendita di Via di Francia 15 e Via di Francia 28 - Arenzano (possibile la consegna gratuita a domicilio per i possessori dei buoni)
4 – Supermercato EUROSPIN-SPESA INTELLIGENTE Punto vendita di Via Terralba 68 - Arenzano (garantisce un importo aggiuntivo rispetto al valore del buono pari al 10%)
5 - Catena BIOMAR Srl – BIOFARMS FISH HOUSE Punto vendita di Via C. Festa 52 - Arenzano
SANITARI / IGIENE
1 – Catena GENERAL Srl-IPERSOAP Punto vendita di Via G. Matteotti 42 - Arenzano
2 – FARMACIA TERRALBA – Via Marconi 200 - Arenzano
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE.
ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIE DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020.
ALIMENTARI:
1 – Supermercato DORO Punto vendita di Via Sauli Pallavicino 68/70 - Arenzano (possibile la consegna gratuita a domicilio per i possessori dei buoni)
3 – Supermercati EKOM Punti vendita di Via di Francia 15 e Via di Francia 28 - Arenzano (possibile la consegna gratuita a domicilio per i possessori dei buoni)
4 – Supermercato EUROSPIN-SPESA INTELLIGENTE Punto vendita di Via Terralba 68 - Arenzano (garantisce un importo aggiuntivo rispetto al valore del buono pari al 10%)
5 - Catena BIOMAR Srl – BIOFARMS FISH HOUSE Punto vendita di Via C. Festa 52 - Arenzano
SANITARI / IGIENE
1 – Catena GENERAL Srl-IPERSOAP Punto vendita di Via G. Matteotti 42 - Arenzano
2 – FARMACIA TERRALBA – Via Marconi 200 - Arenzano
07 aprile 2020 - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18.
ORDINANZA N. 24 DEL 7/4/2020 - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, «MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19»
07 aprile 2020 - Ordinanza Regione Liguria n. 18 / 2020 - Orario di chiusura dei punti vendita
REGIONE LIGURIA
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Ordinanza numero 18 /2020
Oggetto: Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q}, e 118 della Costituzione;
VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'unione Europea;
VISTI:
- l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale", in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" come convertito nella legge 5 marzo 2020, n. 13;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 e del 9 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale", in cui, all'art. 1, punto 1), è stata stabilita la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell' allegato 1 allo stesso D.P.C.M., sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché con accesso consentito alle sole predette attività;
- la Circolare del Ministero dell'Interno in data 14 marzo 2020, prot. N. 15350/117 (2)/Uff. III -Prot. Civ. Roma, con cui è stato chiarito che il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 ha mantenuto la chiusura, nei giorni prefestivi e festivi, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e i mercati. In particolare, nei predetti giorni, tali strutture ed esercizi sono chiusi, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Pertanto, i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle medesime giornate limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari;
- la Circolare 27 marzo 2020 del Ministero dell'Interno prot. N 15350/117 (2) Uff III Prot. Civ., con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti rispetto al medesimo DPCM 11 marzo 2020, allegato 1;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. applicabili sull'intero territorio nazionale"; l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. applicabili sull'intero territorio nazionale»; il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'epidemia da COVID-19.";
- il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, il quale, all'art. 3, stabilisce che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza;
CONSIDERATO che, ai fini del contenimento del contagio da Covid19 risulta fondamentale ridurre il pipossibile gli assembramenti;
PRESO ATTO che spesso di domenica e negli altri giorni festivi presso le medie e grandi strutture di vendita relative a generi alimentari si sono verificate concentrazioni di persone non strettamente giustificate dall'esigenza di rifornimento di generi alimentari;
PRESO ATTO delle problematiche relative all'attività lavorativa svolta dal personale degli esercizi commerciali, sottoposto in questo periodo a difficoltà correlate al carico di lavoro e alle particolari condizioni in cui viene effettuato;
RITENUTO che sia necessario contemperare l'esigenza di garantire ai cittadini la possibilità di effettuare rifornimento di generi alimentari con l'esigenza di garantire adeguato riposo ai lavoratori dei punti vendita;
ORDINA
Che nel territorio regionale vengano adottate le seguenti misure:
- l'orario di chiusura dei punti vendita degli esercizi commerciali per i quali è prevista l'apertura dai provvedimenti statali sopra riportati nelle giornate di domenica e festive del 13 e 25 aprile 2020 è fissato entro le ore 15,00.
SI RAMMENTA
che per le violazioni previste dalla normativa come novellate dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, l'art. 4 comma 1 stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3000. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. La presente ordinanza ha efficacia con decorrenza immediata e fino al 30 aprile 2020.
Qualora si verifichino mutamenti sostanziali della situazione emergenziale in atto, si valuterà l'opportunità di intervenire in merito alla materia di cui trattasi.
MANDA
Alle Associazioni di categoria rappresentative del commercio Ai Sindaci dei Comuni liguri Ai Prefetti per quanto di competenza La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Re Genova li, 6 aprile 2020
Allegati:
06 aprile 2020 - Emergenza sanitaria Covid 19 - Spostamenti - presenza di persone in luoghi pubblici - utilizo mascherine protettive
06 aprile 2020 - Accesso ai buoni spesa
Il Comune di Arenzano ha predisposto l’erogazione di buoni di solidarietà alimentare a favore dei cittadini in situazione di difficoltà economica legata al momento di emergenza sanitario Covid-19, come previsto dall’Ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.
La cittadinanza potrà pertanto richiedere il beneficio presentando istanza all’Ambito Territoriale Sociale del Comune, secondo le modalità previste dal Decreto Sindacale n. 01 in data 02.04.2020.
Informazioni in merito alla presentazione dell’istanza e all’utilizzo dei buoni potranno essere richieste all’indirizzo mail servizisociali@comune.arenzano.ge.it oppure ai numeri telefonici 010/9138269 – 231 – 230 da lunedì a venerdì dalle 9,30 alle 12,30.
Le istanze potranno essere presentate fino a mercoledì 8 aprile 2020 inviando via mail all’indirizzo servizisociali@comune.arenzano.ge.it l’apposito modulo corredato da copia del documento di identità in corso di validità. I cittadini impossibilitati ad utilizzare le modalità informatiche potranno ritirare la modulistica e consegnare l’istanza presso il Comando della Polizia Municipale (Via Cambiaso 4) oppure concordare un appuntamento con gli Assistenti Sociali telefonando ai numeri telefonici sopra indicati.
L'Amministrazione si riserva di accettare ulteriori istanze che potranno essere presentate anche successivamente al giorno 8 aprile 2020 fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Allegati:
La cittadinanza potrà pertanto richiedere il beneficio presentando istanza all’Ambito Territoriale Sociale del Comune, secondo le modalità previste dal Decreto Sindacale n. 01 in data 02.04.2020.
Informazioni in merito alla presentazione dell’istanza e all’utilizzo dei buoni potranno essere richieste all’indirizzo mail servizisociali@comune.arenzano.ge.it oppure ai numeri telefonici 010/9138269 – 231 – 230 da lunedì a venerdì dalle 9,30 alle 12,30.
Le istanze potranno essere presentate fino a mercoledì 8 aprile 2020 inviando via mail all’indirizzo servizisociali@comune.arenzano.ge.it l’apposito modulo corredato da copia del documento di identità in corso di validità. I cittadini impossibilitati ad utilizzare le modalità informatiche potranno ritirare la modulistica e consegnare l’istanza presso il Comando della Polizia Municipale (Via Cambiaso 4) oppure concordare un appuntamento con gli Assistenti Sociali telefonando ai numeri telefonici sopra indicati.
L'Amministrazione si riserva di accettare ulteriori istanze che potranno essere presentate anche successivamente al giorno 8 aprile 2020 fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Allegati:
06 aprile 2020 - Manifestazione di interesse per operatori economici
Il Comune di Arenzano avvia una procedura di manifestazione di interesse per individuare gli operatori economici interessati ad aderire all’iniziativa prevista dall’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile di erogazione di buoni spesa rivolti ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e a quelli in stato di bisogno, spendibili per l’acquisto di generi alimentari e farmaci da banco e prodotti alimentari dietetici, (esclusi cosmetici) negli esercizi commerciali con sede ad Arenzano. Con questo avviso il Comune intende costituire un elenco di esercizi commerciali di prodotti alimentari e farmacie interessati ad accettare buoni spesa nominativi, del valore in ciascuno indicato (€ 25,00) emessi dall’Amministrazione comunale per l’acquisto di generi alimentari e farmaci da banco e prodotti dietetici (esclusi cosmetici).
A tale scopo gli esercizi commerciali di generi alimentari e farmacie operanti nel Comune di Arenzano sono invitati a manifestare il proprio interesse ad aderire all’ iniziativa. Il numero di buoni è condizionato dalla disponibilità economica, anche in relazione alla somma assegnata al Comune dall’ordinanza sopracitata. Saranno ammessi tutti gli esercizi commerciali con attività nei settori indicati che presenteranno domanda nei termini e con le modalità di seguito indicati. Il Comune provvederà a pubblicare sul sito internet istituzionale www.comune.arenzanono.ge.it l’elenco degli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse ai sensi del presente avviso. Tale elenco resterà comunque aperto alla eventuale adesione successiva di altri operatori.
Allegati:
A tale scopo gli esercizi commerciali di generi alimentari e farmacie operanti nel Comune di Arenzano sono invitati a manifestare il proprio interesse ad aderire all’ iniziativa. Il numero di buoni è condizionato dalla disponibilità economica, anche in relazione alla somma assegnata al Comune dall’ordinanza sopracitata. Saranno ammessi tutti gli esercizi commerciali con attività nei settori indicati che presenteranno domanda nei termini e con le modalità di seguito indicati. Il Comune provvederà a pubblicare sul sito internet istituzionale www.comune.arenzanono.ge.it l’elenco degli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse ai sensi del presente avviso. Tale elenco resterà comunque aperto alla eventuale adesione successiva di altri operatori.
Allegati:
03 aprile 2020 - ULTERIORE PROROGA CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE
Ordinanza n.22 - Ulteriore proroga di chiusura del cimitero Comunnale
Allegati:
Allegati:
02 aprile 2020 - Ordinanza di proroga alle Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19
Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Proroga al divieto di accesso alle persone sull'intera "passeggiata a mare" e sul relativo arenile e limitazione degli accessi in varie aree pubbliche del territorio comunale.
Allegati:
Allegati:
01 aprile 2020 - Ordinanza TAXI e NCC
27 marzo 2020 - SERVIZIO STRAORDINARIO TPL EMERGENZA COVID-19
A partire da lunedì 30 marzo 2020 entrerà in vigore un servizio di linea giornaliero (da lunedì a domenica), erogato con le modalità del"servizio festivo invernale".
Contestualmente, al fine di garantire la mobilità nei citati casi di comprovate esigenze lavorative o di assoluta urgenza, sarà attivato un servizio di trasporto a prenotazione"CHIAMA il BUS" dal lunedì al venerdì"con modulazione giornaliera" dalle ore 05.00 alle ore 19.00, ove non presenti corse di linea.
Allegati:
Allegati:
23 marzo 2020 - Chiusura Uffici Comunali al pubblico
EMERGENZA CORONAVIRUS
Gli uffici comunali sono chiusi al pubblico
Vengono forniti solo i servizi essenziali indifferibili
Per le necessita’ relative potete contattare:
Polizia Locale – 010.9138 282/342
Protezione Civile – 010.9138265
Serv. Cimiteriali – 010.9138 254/245
Stato Civile – 010.9138 221/226
gli altri servizi non possono a momento essere erogati per motivi di pubblica incolumita’
email:info@comune.arenzano.ge.it
PEC: info@pec.comune.arenzano.ge.it
Gli uffici comunali sono chiusi al pubblico
Vengono forniti solo i servizi essenziali indifferibili
Per le necessita’ relative potete contattare:
Polizia Locale – 010.9138 282/342
Protezione Civile – 010.9138265
Serv. Cimiteriali – 010.9138 254/245
Stato Civile – 010.9138 221/226
gli altri servizi non possono a momento essere erogati per motivi di pubblica incolumita’
email:info@comune.arenzano.ge.it
PEC: info@pec.comune.arenzano.ge.it
18 marzo 2020 - NUOVA AUTOCERIFICAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE
E' scaricabile la nuova autocertificazione del 17.03.2020 da presentare su richiesta delle autorità di Polizia.
Scarica il modulo_autodichiarazione_17.3.2020
Scarica il modulo_autodichiarazione_17.3.2020
16 marzo 2020 - I DATI CORONAVIRUS IN LIGURIA
Dati aggiornati al 17 marzo 2020
In Liguria i contagi sono 730, 96 in più rispetto al giorno precedente, di cui 401 pazienti sono ricoverati in ospedale, 329 sono al proprio domicilio e 54 in sorveglianza attiva al proprio domicilio. 60 i decessi
In Liguria i contagi sono 730, 96 in più rispetto al giorno precedente, di cui 401 pazienti sono ricoverati in ospedale, 329 sono al proprio domicilio e 54 in sorveglianza attiva al proprio domicilio. 60 i decessi
13 marzo 2020 - Avviso da Polizia Locale
Al fine del Contenimento del contagio da Coronavirus, ai sensi del D.P.C.M. del 11/3/2020 nei giorni feriali e nelle fasce orarie 8.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00 l'accesso agli uffici della Polizia Locale è consentito solo previo appuntamento telefonico al n° 010 9138282 o tramite e-mail all'indirizzo pm@comune.arenzano.ge.it
Per emergenze è sempre possibile utilizzare,neglio orari di servizio, l'utenza telefonica 010 9138282
per altre necessità (non rinviabili - emergenze) segnalate direttamente presso il Comando è necessario citofonare ed attendere le istruzioni da parte del personale in servizio, avendo cura di accedere uno per volta, di chiudere sempre il portone e rispettare le prescrizioni sanitarie vigenti(distanza di almeno 1 metro tra le persone)
Per emergenze è sempre possibile utilizzare,neglio orari di servizio, l'utenza telefonica 010 9138282
per altre necessità (non rinviabili - emergenze) segnalate direttamente presso il Comando è necessario citofonare ed attendere le istruzioni da parte del personale in servizio, avendo cura di accedere uno per volta, di chiudere sempre il portone e rispettare le prescrizioni sanitarie vigenti(distanza di almeno 1 metro tra le persone)
12 marzo 2020 - ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 16 DEL 12/03/2020
IL SINDACO, CON ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 16 DEL 12/03/2020 - A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI D.P.C.M. 11 MARZO 2020 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID-19" HA DISPOSTO
Con decorrenza dal 13 marzo 2020 al 25 marzo 2020 compresi, la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale con garanzia dei seguenti servizi essenziali:
Tumulazione delle salme e ceneri ed inumazione in terra delle salme degli aventi diritto.
E' consentita la presenza di massimo 2 persone per ogni tumulazione inumazione e sempre nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro.
Sono sospese tutte le operazioni cimiteriali straordinarie: estumulazioni, esumazioni, traslazioni, con decorrenza dal 13 marzo 2020 al 25 marzo 2020 compresi.
L'Ufficio rimane a disposizione dell'utenza per qualsiasi informazione o chiarimento, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 ai seguenti recapiti:
indirizzo e-mail: cimiteriali@comune.arenzano.ge.it
numeri telefono: 010 9138 - 259 –315 – 245
Con decorrenza dal 13 marzo 2020 al 25 marzo 2020 compresi, la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale con garanzia dei seguenti servizi essenziali:
Tumulazione delle salme e ceneri ed inumazione in terra delle salme degli aventi diritto.
E' consentita la presenza di massimo 2 persone per ogni tumulazione inumazione e sempre nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro.
Sono sospese tutte le operazioni cimiteriali straordinarie: estumulazioni, esumazioni, traslazioni, con decorrenza dal 13 marzo 2020 al 25 marzo 2020 compresi.
L'Ufficio rimane a disposizione dell'utenza per qualsiasi informazione o chiarimento, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 ai seguenti recapiti:
indirizzo e-mail: cimiteriali@comune.arenzano.ge.it
numeri telefono: 010 9138 - 259 –315 – 245
11 marzo 2020 - Sospensione del mercato settimanale dal 13 marzo 2020 al 3 aprile 2020
IL SINDACO
VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante « Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 « Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
CONSIDERATO che il mercato settimanale del Comune di Arenzano, che si svolge nella giornata di venerdì, nell’area di Piazza Allende, per la sua conformazione e disposizione non consente di poter rispettare le raccomandazioni di cui alla lettera f) dell'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020, ribadite nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020 ed in particolare non si ritiene possibile "l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori";
DATO ATTO che nella via adiacente di Via Bocca si svolge contestualmente al mercato settimanale il Mercatino dei prodotti agricoli;
RITENUTO di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite agli eventi su suolo pubblico;
RITENUTO che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si rende pertanto opportuno l'adozione del provvedimento di sospensione del mercato settimanale e del mercatino dei produttori agricoli e ciò sino al 3 aprile 2020;
VISTO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
1. la sospensione del mercato settimanale di Piazza Allende e del mercatino dei produttori agricoli di Via Bocca da venerdì 13 marzo sino a venerdì 3 aprile 2020;
2. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito Internet istituzionale, inviandone copia alle associazioni di categoria e assicurandone diffusione presso la cittadinanza.
La Polizia Locale del Comune di Arenzano è incaricata del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Genova entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.
IL SINDACO
Gambino Luigi
Allegati:
11 marzo 2020 - Disposizione organizzativa - Servizi Cimiteriali
In adesione all'Ordinanza Sindacale Reg.Gen.n.13 del 09/03/2020 si dispone che l’accesso all'ufficio Servizi Cimiteriali, a decorrenza immediata, sia consentito ad una sola persona per volta, esclusivamente per garantire i pubblici servizi essenziali (decessi o altri servizi inderogabili).
L'Ufficio rimane a disposizione dell’utenza per qualsiasi informazione o chiarimento, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 ai seguenti recapiti:
Allegati:
L'Ufficio rimane a disposizione dell’utenza per qualsiasi informazione o chiarimento, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 ai seguenti recapiti:
- indirizzo e-mail: cimiteriali@comune.arenzano.ge.it
- numeri telefoni: 010 9138 - 259 –315 – 245
Allegati:
10 marzo 2020 - Emergenza coronavirus - Cosa fare fino al 3 aprile
APERTI E ATTIVI
Allegati:
- Farmacie e parafarmacie
- Alimentari a condizione di garantire il mantenimento della distanza di almeno 1 metro tra i clienti
- Uffici comunali (previo contatto telefonico)
- Consegna pasti domicilio
- Assistenza domiciliare
- Trasporti sociali
- Ambulatori medici (previo contatto telefonico)
- Mercati rionali dal lunedi al venerdi (vedi limitazione)
- Giornate festive e prefestive:chiusure dei negozi all'interno dei centri commerciali (Alimentari e farmacie esclusi)
- Sabato e domenica (chiusura delle grandi e medie strutture di vendita NON ALIMENTARI
- Bar e ristoranti : apertura consentita dalle 6.00 alle 18.00 con obbligo di distanza di sicurezza di 1 mt e interdizione del servizio al banco. Obbligo dichiusura dalle 18.00 alle 6 .00, con sanzione che prevede sospensione dell'attivita' in caso di violazione
- Per i pubblici esercizi confermata l'apertura a condizione di garantire il mantenimento di distanza di a almeno 1 metro tra i clienti, con sanzione che prevede la sospensione dell'attivita' in caso di violazione
- Sospensione della attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado e di infanzia
- Concorsi pubbici
- Eventi, congressi, attività culturali e sportive
- Riunioni e assemblee in luogo pubblico/privato
- Impianti sportivi, palestre e piscine
- Centri culturali e ricreativi, biblioteche, musei,cinema e teatri
- Pub, scuole di ballo, sale gioco, sale scommesse,discoteche
- Centri benessere
- Cerimonie civili e re ligiose, ivi comprese quelle funebri
Allegati:
10 marzo 2020 - Modello Autocertificazione Ministero dell'Interno
Coloro che necessitano di spostarsi all'interno delle Province liguri per comprovati motivi di lavoro o urgenze, possono scaricare qui il modello di autodichiarazione da presentare in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine.
10 marzo 2020 - Apertura e contatti uffici comunali - Ordinanza Sindacale n. 13 del 9/3/2020
IL SINDACO
Visti i DPCM 01/03/2020, 04/03/2020 ed 08/03/2020, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Considerato necessario stabilire misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 da adottare negli uffici comunali nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità;
Sentiti il Segretario Generale, i Dirigenti e il Comandante della Polizia Locale;
Considerato altresì che la dislocazione degli uffici comunali e la difficoltà di reperimento dei prodotti igienizzanti suggerisce di contingentare l'accesso al palazzo comunale;
Visto l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000;
ORDINA
A far data dal 10/03/2020 e sino a nuova disposizione l'accesso agli uffici comunali è così regolamentato:
DEMOGRAFICI
Gli uffici Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, garantiranno esclusivamente i servizi pubblici essenziali (denunce di nascita e denunce di decessi).
Per il rilascio di certificazioni anagrafiche, di iscrizioni anagrafiche, di cambi abitazione, si potranno inviare richieste agli indirizzi email sotto riportati.
Il rilascio delle carte di identità verrà garantito esclusivamente solo nei casi di assoluta ed improrogabile necessità, dimostrata con idonea documentazione, previo appuntamento telefonico oppure scrivendo una e-mail ai recapiti di seguito indicati:
Anagrafe | anagrafe@comune.arenzano.ge.it | 010 9138 225/224/209 |
Stato Civile | statocivile@comune.arenzano.ge.it | 010 9138 226/221 |
SERVIZI CIMITERIALI
L'accesso all'ufficio Servizi Cimiteriali è consentito una sola persona per volta, esclusivamente per garantire i pubblici servizi essenziali (decessi o altri servizi inderogabili).
Ufficio Cimitero | cimiteriali@comune.arenzano.ge.it | 010 9138 259/315/245 |
SERVIZI SOCIALI
L'accesso agli uffici dei Servizi Sociali è consentito esclusivamente previo appuntamento telefonico oppure scrivendo una e-mail ai recapiti di seguito indicati:
Servizi Sociali | servizisociali@comune.arenzano.ge.it |
010 9138 269/230 |
COMMERCIO-SUAP
Commercio | commercio@comune.arenzano.ge.it |
010 9138 232 |
TURISMO E SPORT – SERVIZI SCOLASTICI - TRASPORTI PUBBLICI – CULTURA
sport@comune.arenzano.ge.it cultura@comune.arenzano.ge.it istruzione@comune.arenzano.ge.it turismo@comune.arenzano.ge.it |
010-9138.301 010-9138.316 |
RAGIONERIA - TRIBUTI
Ufficio Tributi - IMU | tributi@comune.arenzano.ge.it | 0109138 290/309/211 |
Ufficio Ragioneria | ragioneria@comune.arenzano.ge.it | 010 9138 220/345/298 |
COSAP
Cosap | ediliziaprivata@comune.arenzano.ge.it | 0109138270 |
TASSA RIFIUTI TARI presso ARAL
TARI | tiaarenzano@hotmail.it | 010 9133025 |
DEMANIO - URBANISTICA – SUE - EDILIZIA PRIVATA
urbanistica | urbanistica@comune.arenzano.ge.it | 010 9138 248287 |
Demanio | demanio@comune.arenzano.ge.it | 010 9138 248287 |
Edilizia privata | ediliziaprivata@comune.arenzano.ge.it | 010 9138 314/205 |
LAVORI PUBBLICI – SERVIZI TECNICI
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Il Sindaco
Luigi Gambino
09 marzo 2020 - Pubblicazione ordinanza n.4/2020 della Regione Liguria
Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Inclusi chiarimenti interpretativi a fine documento.
Allegati:
Allegati:
03 marzo 2020 - ORDINANZA N.8 MISURE DI CONTENIMENTO DIFFUSIONE DEL COVID -19
Ordinanza Reg.Gen. n. 8
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. PROVVEDIMENTI PRECAUZIONALI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
"CORONAVIRUS" - COVID -19
VISTI:
- l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833, concernente l'istituzione del S.S.N.;
l'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112, " 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e d agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 1 5 marzo 1 997;
l'art. 50 commi 5 e 6 del D.lgs 267/00, Testo Unico Enti Locali;
del'emergenza epidemiologica da Covid-19" e il DPCM del 23/02/2020
"Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6" Valutato l 'art. 2 del suddetto provvedimento, per il quale "Anche al di fuori dei casi di cui all'art. 1 comma 1 °, l'autorità c ompetente ha l a facoltà di adottare ulteriori misure di c ontenimento al fine di prevenire l a diffusione di Covid-19, impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto che il bene della salute dei Cittadini rappresenta nela gerarchia dei valori costituzionali una priorità ineludibile"; il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020, pubblicato sula G.U. n . 47/2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni atuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione del'emergenza epidemiologica da COVID-19"; l'Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n . 2/2020 - Misure in materia di contenimento e gestione del'emergenza epidemiologica da Covid-19; l'Ordinanza del Presidente dela Regione Liguria n. 1/2020 - Misure in materia di contenimento e gestione del'emergenza epidemiologica da Covid-19 la nota esplicativa al'ordinanza regionale n. 1/2020 l'ulteriore nota esplicativa al'ordinanza regionale n. 1/2020;
RICHIAMATO E VISTO
l'art. 54 del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000, con le successive modifiche e integrazioni, che demanda al Sindaco l'assunzione di provvedimenti urgenti a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini;
ORDINA
a chiunque risieda o sosti, a qualunque titolo, sul territorio del Comune di Arenzano di rispettare tassativamente le prescrizioni dettate in materia di contenimento e gestione deel'emergenza epidemiologica da COVID-19 dai DPCM e dalle Ordinanze Regionali soprarichiamate e di applicare le misure igieniche p er le malattie a diffusione respiratoria indicate nel DPCM del 1 marzo 2020 soprarichiamato.
ORDINA
a chiunque sia residente sul teritorio del Comune di Arenzano, o vi sosti a qualunque titolo, ed abbia fatto ingresso in Italia, a p artire dal quattordicesimo giorno antecedente la data del 1 marzo 2020, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della S anità, o sia transitato o abbia s ostato nei Comuni di cui all'allegato 1 del DPCM n. 1/2020, di comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ASL n. 3 "Genovese", nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al p ediatra di libera scelta.
La pubblicazione dela presente Ordinanza al'albo pretorio informatizzato del Comune di Arenzano per quindici giorni consecutivi nonché il suo inserimento in evidenza sula home page del sito istituzionale dell'Ente.
Ai sensi dell'art. 3 , comma 4 , della legge n. 241 del 1 990, avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo per la Liguria ovvero, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente dela Repubblica, da propore entro 120 giorni decorenti dala medesima data di pubblicazione.
La presente O.S. verà trasmesa, per la relativa atività di controlo e vigilanza, ciascuno per la propria competenza al Presidente dela Regione Liguria, al Comando di Polizia Municipale, al Comando dela Stazione locale dei Carabinieri e ala Capitaneria di Porto.
IL SINDACO
Gambino Luigi
Allegati:
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. PROVVEDIMENTI PRECAUZIONALI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
"CORONAVIRUS" - COVID -19
IL SINDACO
VISTI:
- l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833, concernente l'istituzione del S.S.N.;
l'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112, " 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e d agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 1 5 marzo 1 997;
l'art. 50 commi 5 e 6 del D.lgs 267/00, Testo Unico Enti Locali;
VISTI
decreto del Presidente del (Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, "Disposizioni atuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da (COVID-19"; il D.L. 23/02/2020 n.,6 "Misure Urgenti in materia di contenimento e gestionedel'emergenza epidemiologica da Covid-19" e il DPCM del 23/02/2020
"Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6" Valutato l 'art. 2 del suddetto provvedimento, per il quale "Anche al di fuori dei casi di cui all'art. 1 comma 1 °, l'autorità c ompetente ha l a facoltà di adottare ulteriori misure di c ontenimento al fine di prevenire l a diffusione di Covid-19, impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto che il bene della salute dei Cittadini rappresenta nela gerarchia dei valori costituzionali una priorità ineludibile"; il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020, pubblicato sula G.U. n . 47/2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni atuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione del'emergenza epidemiologica da COVID-19"; l'Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n . 2/2020 - Misure in materia di contenimento e gestione del'emergenza epidemiologica da Covid-19; l'Ordinanza del Presidente dela Regione Liguria n. 1/2020 - Misure in materia di contenimento e gestione del'emergenza epidemiologica da Covid-19 la nota esplicativa al'ordinanza regionale n. 1/2020 l'ulteriore nota esplicativa al'ordinanza regionale n. 1/2020;
RICHIAMATO E VISTO
ORDINA
ORDINA
DISPONE
La pubblicazione dela presente Ordinanza al'albo pretorio informatizzato del Comune di Arenzano per quindici giorni consecutivi nonché il suo inserimento in evidenza sula home page del sito istituzionale dell'Ente.
AVVISA
Ai sensi dell'art. 3 , comma 4 , della legge n. 241 del 1 990, avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo per la Liguria ovvero, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente dela Repubblica, da propore entro 120 giorni decorenti dala medesima data di pubblicazione.
La presente O.S. verà trasmesa, per la relativa atività di controlo e vigilanza, ciascuno per la propria competenza al Presidente dela Regione Liguria, al Comando di Polizia Municipale, al Comando dela Stazione locale dei Carabinieri e ala Capitaneria di Porto.
IL SINDACO
Gambino Luigi
Allegati:
25 febbraio 2020 - Coronavirus - Decalogo del Ministero della Salute per la prevenzione dal contagio
- Lavati spesso le mani
- Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
- Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
- I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- In caso di dubbi non recarti al Pronto Soccorso: chiama il tuo medico di base e se pensi di essere stato contagiato chiama il 112.
Allegati:
25 febbraio 2020 - Coronavirus - Attenzione alle truffe a domicilio!
AVVISO alla CITTADINANZA
NESSUNA ATTIVITÀ PORTA A PORTA PER TAMPONE ORALE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI ANPAS
Sono pervenute diverse segnalazioni da cittadini e associazioni rispetto alla presenza in alcuni Comuni di persone in divisa che si qualificano come volontari di associazioni di soccorso che vogliono introdursi nelle abitazioni con la scusa di effettuare il test con tampone orale per la rilevazione del contagio di Corona Virus COVID-19.
Tale attività NON ha nulla a che vedere con le pubbliche assistenze ANPAS e le associazioni correlate.
Si raccomanda di NON far entrare tali persone in casa e di allertare immediatamente le Forze dell'Ordine chiamando il Numero Unico per l'Emergenza 112.
Allegati:
NESSUNA ATTIVITÀ PORTA A PORTA PER TAMPONE ORALE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI ANPAS
Sono pervenute diverse segnalazioni da cittadini e associazioni rispetto alla presenza in alcuni Comuni di persone in divisa che si qualificano come volontari di associazioni di soccorso che vogliono introdursi nelle abitazioni con la scusa di effettuare il test con tampone orale per la rilevazione del contagio di Corona Virus COVID-19.
Tale attività NON ha nulla a che vedere con le pubbliche assistenze ANPAS e le associazioni correlate.
Si raccomanda di NON far entrare tali persone in casa e di allertare immediatamente le Forze dell'Ordine chiamando il Numero Unico per l'Emergenza 112.
Allegati: