Propaganda Elettorale

LE AFFISSIONI ELETTORALI
Propaganda elettorale diretta:
Dal 30' giorno antecedente le elezioni la propaganda elettorale a mezzo di affissione di manifesti, stampati e di altro materiale elettorale effettuata dai partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune (art. 1, comma 1, della Legge n. 212/1956).
E' fatto divieto di scambi e di cessioni delle sezioni di spazio assegnate.
Nelle sezioni di spazio assegnate non è consentita l'affissione di manifesti e stampati di propaganda elettorale concernente altre iniziative.
L'affissione è vietata nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni.
E' vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dal Comune alle normali affissioni.
E' consentita l'esposizione e l'affissione di quotidiani e periodici nelle apposite bacheche appartenenti ai partiti, purché autorizzate prima della data di pubblicazione dei decreti di convocazione dei comizi.
LA LEGGE 27/12/2013, N. 147 (LEGGE DI STABILITA' 2014) HA SOPPRESSO GLI SPAZI DA DESTINARE ALLE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE INDIRETTA (c.d. fiancheggiatori).

PROPAGANDA FONICA, FIGURATIVA SU MEZZI MOBILI, LUMINOSA, E VOLANTINAGGIO

Pubblicità fonica e figurativa su mezzi mobili:
Dal 30' giorno antecedente le elezioni la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili è consentita, previa autorizzazione del Sindaco, soltanto per il preannuncio del nome dell'oratore, dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 della Legge n. 130/1975 e art. 49 del D.P.R. n. 610/1996).
Nel caso questa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui i Comuni stessi sono compresi.
L'utilizzo di pannelli pubblicitari mobili (c.d. propaganda figurativa mobile) è consentita solo su mezzi in movimento.

Propaganda luminosa

Dal 30' giorno antecedente le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa sia fissa (a mezzo di cartelloni elettronici) che mobile (su mezzi mobili con apparecchiature luminose).
Fanno eccezione le insegne indicanti le sedi dei partiti.

Volantinaggio
Dal 30' giorno antecedente le elezioni è vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.
E' invece ammessa la distribuzione dei volantini, consegnandoli nelle mani dei passanti o inserendoli nelle buche delle lettere, salva la richiesta di autorizzazione relativa all'eventuale occupazione del suolo pubblico, in presenza di postazioni fisse.
INDICAZIONI OBBLIGATORIE NELLE PUBBLICAZIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE
Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale destinate ad essere affisse (stampati, giornali, manifesti etc.) ovvero ad essere distribuite (opuscoli, volantini, etc) o divulgate (radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione) debbono indicare il nominativo del committente responsabile.
Il termine committente sta ad indicare colui che commissiona la pubblicazione di propaganda elettorale e come tale si assume le inerenti responsabilità per l'eventuale inosservanza delle normativa in materia (art. 3, comma 3, della Legge n. 81/1993).
USO DELLE POSTAZIONI FISSE (GAZEBO)
E' possibile installare postazioni fisse per la propaganda elettorale e per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione delle liste previa apposita domanda da indirizzare al Comune. Dette postazioni non potranno avere una superficie superiore a mq. 9 e non potranno essere di intralcio alla libera circolazione. Tali postazioni avranno carattere giornaliero.

SONDAGGI DEMOSCOPICI

Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati precedentemente all'inizio del divieto.

PROPAGANDA ISTITUZIONALE

Il divieto di propaganda istituzionale interessa sia le strutture che gli organi dell'Ente.
L'art. 9, comma 6, della Legge n. 28/2000 dispone che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto, a tutte le Pubbliche Amministrazioni, di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quella effettuata in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
L'espressione “pubbliche amministrazioni” dev'essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati alle consultazioni, possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture, assegnati alle pubbliche amministrazioni medesime per lo svolgimento delle loro competenze.
Non costituiscono attività di propaganda le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi nonché le attività di comunicazione aventi carattere di indispensabilità per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'organo.
DIVIETI E SANZIONI
  • Violazione dell'art. 6 della Legge n. 212/1956 (Propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico – Lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico – Propaganda luminosa mobile)
  • Violazione dell'art. 7 della Legge n. 130/1975 (Propaganda elettorale su mezzi mobili, con altoparlante)
  • Violazione dell'art. 8 della Legge n. 212/1956 (Affissione manifesti di propaganda elettorale fuori dagli appositi spazi)
  • Violazione dell'art. 8 della Legge n. 212/1956 (Affissione manifesti negli spazi destinati ad altre liste da persone che non hanno titolo)
  • Violazione dell'art. 8 della Legge n. 212/1956 (Comizi – Propaganda elettorale - Affissione manifesti etc. nel giorno precedente e nei giorni stabiliti per le elezioni)
  • Violazione dell'art. 9 della Legge n. 212/1956 (Propaganda elettorale nel raggio di mt. 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali nel giorno destinato alla votazione)