I.C.I. 2007

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TERMINI
L’ufficio tributi provvederà ad aggiornare il sito successivamente alle precisazioni del Ministero delle Finanze in merito alle casistiche per le quali è prevista la presentazione della dichiarazione, alla scadenza per la presentazione di tale modulo ed alle istruzioni per il pagamento con il modulo F 24.


DOVE TROVARE I MODULI
I moduli sono approvati ogni anno con decreto del Ministero delle Finanze e sono disponibili, indicativamente verso la fine di maggio:

Il versamento si puo' effettuare:utilizzando i bollettini predisposti dal concessionario effettuando il versamento sul
C/C n°607168 intestato al
Servizio di Riscossione Tributi
I.C.I. CONCESSIONE DI GENOVA
GEST LINE S.p.A.
VIA XII Ottobre 1
16121 Genova


SCADENZE PAGAMENTI ICI: ACCONTO 16 GIUGNO/SALDO 16 DICEMBRE
N.B. IL PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO CON ARROTONDAMENTO ALL’EURO PER DIFETTO SE LA FRAZIONE E’ INFERIORE A 49 CENTESIMI, OVVERO PER ECCESSO SE SUPERIORE A DETTO IMPORTO.

 

Aliquote ICI 2007
N.
ALIQUOTA
FATTISPECIE IMPOSITIVA DETRAZIONE
1
4,9 per mille

UNITÀ IMMOBILIARE DIRETTAMENTE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO E DEI SOCI DI COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA

€ 103,29 (*)
2
4,9 per mille

UNITÀ IMMOBILIARI LOCATE CON CONTRATTO REGISTRATO AD UN SOGGETTO CHE LE UTILIZZI COME ABITAZIONE PRINCIPALE (PREVIA PRESENTAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE SU MODULO PREDISPOSTO DAL COMUNE)

non spettante

(**)
3
4,9 per mille
UNITA’ IMMOBILIARI CEDUTE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI 1° GRADO (PADRE-FIGLIO E VICEVERSA) CHE LE UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE

(previa presentazione di autocertificazione su modulo predisposto dal comune)
in formato PDF (Acrobat)
in formato DOC(Word)

 

non spettante

(**)
4
4,9 per mille
UNITA’ IMMOBILIARI CEDUTE IN USO GRATUITO CON COMODATO REGISTRATO A PARENTI ENTRO IL 2° GRADO CHE LE UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE

(previa presentazione di autocertificazione su modulo predisposto dal comune)
in formato PDF (Acrobat)
in formato DOC(Word)
non spettante
5
7 per mille
ALIQUOTA ORDINARIA PER TUTTE LE ALTRE CASISTICHE
non spettante

Agli effetti dell’applicazione dell’aliquota ridotta di cui al punto 1), sono equiparati all’abitazione principale:

(*) Possibilita' di elevare la detrazione nelle seguenti condizioni:

  1. Il reddito globale lordo conseguito nel 2006 dall'intero nucleo familiare del soggetto passivo non deve superare l'importo complessivo di € 12.911,42;
  2. L'immobile che usufruisce della detrazione deve appartenere alle categorie catastali A03-A04-A05 e costituire l'unica proprietà sul territorio nazionale (escluse pertinenze) per l'intero nucleo familiare;
  3. La maggiore detrazione è così quantificata: cat. A03 € 123,95 - cat. A04-A05 € 154,94;
  4. Il soggetto in possesso dei suddetti requisiti potrà applicare la maggiore detrazione solo su presentazione, entro il termine per il pagamento della seconda rata a saldo 2007, di apposita autocertificazione su modello predisposto dal Comune. (**)
    in formato PDF (Acrobat)
    in formato DOC(Word)

(**) Cessazione benefici aliquote agevolate e maggiore detrazione

Qualora le condizioni sopra indicate cessino, il contribuente è tenuto a comunicarlo all'ufficio Tributi, compilando apposita autocertificazione su modello predisposto dal Comune.

N.B. I contribuenti che hanno già prodotto l'autocertificazione non sono tenuti a rinnovarla di anno in anno; nel caso in cui siano intervenute variazioni, le stesse dovranno essere comunicate, entro gli stessi termini, mediante compilazione di un modulo opportunamente predisposto e disponibile presso l'Ufficio Tributi.


RIDUZIONE PER INAGIBILITA' O INABITABILITA'
Ai sensi dell'Art. 8, comma 1,della L. 504/92, l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; l'inagibilità deve essere comunicata mediante autocertificazione (modulo PDF, modulo DOC) corredata da documentazione comprovante tale stato (attestato di inagibilità rilasciato dall'Ufficio Comunale competente).
L'aliquota da applicare è l'ordinaria.


RAVVEDIMENTO OPEROSO IN CASO DI MANCATO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO
In caso di mancato/insufficiente versamento dell'I.C.I. non ancora contestato dall'Ufficio Tributi, il Contribuente ha la possibilità di sanare l'inadempienza avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 18/12/1997, n.472, e successive modifiche ed integrazioni.
La regolarizzazione del pagamento può avvenire:

Sulla sola imposta (o differenza di imposta) dovranno essere calcolati altresì gli interessi moratori al tasso legale stabilito nella misura del: 2,5% dal dal 01/01/2005 con maturazione giornaliera dal giorno successivo alla scadenza al giorno dell'effettivo versamento tardivo. In conclusione, l'importo totale da versare sarà ottenuto dalla somma di:

N. DESCRIZIONE DETTAGLIO
1) IMPOSTA Differenza d'imposta o imposta interamente non versata
2) SANZIONI
(calcolate sulla sola imposta)
3,75% se effettuato entro 30 giorni dal giorno successivo alla scadenza
6% se effettuato entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione ICI
3) iNTERESSI 2,5% dal dal 01/01/2004 con maturazione giornaliera dal giorno successivo alla scadenza al giorno di effettivo versamento

COMPILAZIONE MODULO PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il versamento va eseguito utilizzando il consueto bollettino postale, con caratteri in colore rosso, utilizzato per versare l'I.C.I. in autotassazione seguendo le sottoelencate brevi istruzioni;

  1. nelle caselline dedicate alle voci "abitazione principale" ovvero "altri fabbricati" etc. - a seconda delle singole fattispecie - devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta non versata;
  2. lo spazio relativo all'importo effettivo da versare dovrà ovviamente comprendere, oltre all'imposta non versata, le sanzioni e gli interessi calcolati;
  3. l'anno di imposta è quello di competenza (ossia l'annualità in cui è stata effettuata la violazione);
  4. deve essere barrata infine l'apposita casellina "Ravvedimento operoso" posizionata in fondo al bollettino. Esempio di compilazione scaricabile cliccando su questo link

RICHIESTA DI RIMBORSO
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Tale disposizione si applica ai sensi di legge ai rapporti di imposta pendenti (versamenti acconto/saldo 2004) alla data di entrata in vigore (1/01/2007) della Legge nr. 296 del 27/12/2006 “Finanziaria 2007”;
Il modulo, predisposto dal Comune, è disponibile in due formati:


AVVISI DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA E D’UFFICIO
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio: il pagamento dell’importo dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso mediante versamento con bollettino di c/c postale allegato (c/c nr. 67250688) intestato a “Servizio Riscossione Tributi – Concessione Genova SPA Gestline spa Via XII Ottobre nr. 1, GENOVA”.
Entro lo stesso termine il contribuente potrà richiedere la revisione/annullamento dell’avviso motivando la richiesta e fornendo opportuna documentazione (copia delle ricevute di versamento, eventuali contratti d’affitto registrati etc) utilizzando il modulo (modulo PDF, modulo DOC) predisposto dal comune.
Entro lo stesso termine il contribuente potrà presentare ricorso alla commissione tributaria provinciale di Genova. In caso di mancato pagamento si procederà alla riscossione coattiva a mezzo ruolo ai sensi dell’art. 12 del DLgs 504/1992;


DEFINIZIONE AGEVOLATA:
Si avverte che ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472, è data facoltà di definire il presente procedimento entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto mediante il versamento dell'importo ridotto specificato nell'avviso.
Qualora il Contribuente non intenda addivenire a definizione agevolata (riduzione ad 1/4 delle sanzioni) o pagamento spontaneo, può richiedere, nel termine di 60 giorni dalla data di notifica il riesame dell'atto, compilando il modulo predisposto (modulo PDF) dal Comune di Arenzano e fornendo opportuna documentazione; entro lo stesso termine, può presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova, con le modalità previste dagli artt. 18 e seguenti del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546.


 

Riepilogo moduli scaricabili ONLINE:
NOME MODULO
PDF
DOC
ALIQUOTE ICI 2007
icona PDF
 
REVISIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO RSU
icona PDF
 
RAVVEDIMENTO OPEROSO
icona PDF
 
AUTOCERTIFICAZIONE DI COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA PRIMO GRADO
icona PDF
icona Word
AUTOCERTIFICAZIONE LOCAZIONE IMMOBILI A RESIDENTE
icona PDF
icona Word
DOMANDA RIMBORSO
icona PDF
icona Word
AUTOCERTIFICAZIONE LOCAZIONE IMMOBILI A PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO
icona PDF
icona Word
AUTOCERTIFICAZIONE MAGGIORE DETRAZIONE
icona PDF
icona Word
DICHIARAZIONE ICI 2007 - MODELLO MINISTERIALE 2007 RELATIVO ALL'ANNO 2006
 
 
DICHIARAZIONE ICI 2007 - MODELLO MINISTERIALE 2007 - ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE
 
 
AUTOCERTIFICAZIONE DI VARIAZIONE / CESSAZIONE BENEFICI ALIQUOTE AGEVOLATE
icona PDF
icona Word
AUTOCERTIFICAZIONE DI IMMOBILI INAGIBILI O INABITABILI
icona PDF
icona Word
AUTOCERTIFICAZIONE RICHIESTA DI REVISIONE LIQUIDAZIONE / ACCERTAMENTO
icona PDF
 
ESEMPIO MODALITA' DI PAGAMENTO
icona PDF
 
ESEMPIO COMPILAZIONE BOLLETTINO DI VIOLAZIONE
icona PDF
 

 

Riferimenti:

Ufficio Tributi

Gli uffici, ubicati nel Castello Comunale Piano Terra della sede comunale
Seguono il seguente orario di ricevimento al pubblico: lunedi, mercoledi e venerdi dalle 9.00 alle 12.00
Fax: 010.9138.222 - email: tributi@comune.arenzano.ge.it


Numeri telefono e personale dell'ufficio:

010-913.8.1 Dott.ssa Patrizia Leoncino Responsabile di Servizio

010-913.8.211 Dott.ssa Cristina Marcenaro Istruttore direttivo

010-913.8.309 Eliana Fassione Istruttore amministrativo

010-913.8.290 Loredana Cambiaso Istruttore amministrativo

010-913.8.290 Geom. Lazzaro Bruzzone Istruttore tecnico

010-913.8.212 Rosalba Stelluto Istruttore