I.C.I. 2010

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DICHIARAZIONE ICI

E' stato approvato il modulo con Decreto Ministeriale il 12/05/2009.

IL CONTO CORRENTE POSTALE SUL QUALE VERSARE L'ICI RELATIVA AGLI IMMOBILI UBICATI NEL COMUNE DI ARENZANO E' IL SEGUENTE:

C/C N. 88652045 INTESTATO A "EQUITALIA SESTRI SPA - ARENZANO - GE - ICI"

l'ICI puo' essere pagata anche utilizzando il modulo F24 - presso tutti gli sportelli bancari e postali - il codice ente/codice comune da indicare nella compilazione del modello corrisponde a "A388". i codici tributo sono i seguenti 3901 (abitazione principale), 3903 (aree fabbricabili), 3904 (altri fabbricati) 3900 (detrazione statale).

SCADENZE PAGAMENTO ICI: ACCONTO 16 GIUGNO - SALDO 16 DICEMBRE

N.B. il pagamento dovra' essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione e’ inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.


ICI 2010 (DECRETO LEGGE 27 MAGGIO 2008, NR. 93)

NON DEVONO PAGARE L’IMPOSTA I SOGGETTI PASSIVI ICI PER LE SEGUENTI FATTISPECIE

 

FATTISPECIE

1

Unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa (escluse le categorie A1/A8/A9) e relative pertinenze (una per categoria):

· Categoria C2 la soffitta o la cantina ubicata nello stesso edificio o complesso condominiale

· Categoria C6 il garage o box o posto auto ubicato nello stesso edificio o complesso condominiale o per il quale sull’atto notarile di provenienza risulti il vincolo di pertinenza all’abitazione principale.

2

Unita' abitativa (escluse le categorie A1/A8/A9) ceduta in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (padre e figlio e viceversa) che l'utilizzano come abitazione principale.

(previa presentazione di autocertificazione su modulo predisposto dal comune).

3

Unita' abitativa (escluse le categorie A1/A8/A9) ceduta in uso gratuito con comodato registrato a parenti entro il secondo grado che l' utilizzano come abitazione principale.

(previa presentazione di autocertificazione su modulo predisposto dal comune)


DEVONO
PAGARE L’IMPOSTA I SOGGETTI PASSIVI ICI PER LE SEGUENTI FATTISPECIE

 

ALIQUOTA

FATTISPECIE

DETRAZIONE

4

4.9 ‰

Unita' immobiliare categoria A1/A8/A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa e relative pertinenze (una per categoria):

· Categoria C2 la soffitta o la cantina ubicata nello stesso edificio o complesso condominiale

· Categoria C6 il garage o box o posto auto ubicato nello stesso edificio o complesso condominiale o per il quale sull’atto notarile di provenienza risulti il vincolo di pertinenza all’abitazione principale.

103,29

5

4.9 ‰

Unita' abitativa categoria A1/A8/A9 ceduta in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (padre e figlio e viceversa) che l'utilizzano come abitazione principale.

(previa presentazione di autocertificazione su modulo predisposto dal comune)

NESSUNA

6

4.9 ‰

Unita' abitativa categoria A1/A8/A9 ceduta in uso gratuito con comodato registrato a parenti entro il secondo grado che l' utilizzano come abitazione principale.

(previa presentazione di autocertificazione su modulo predisposto dal Comune)

NESSUNA

7

4.9 ‰

Unita' abitativa locata con contratto registrato ad un soggetto che l' utilizzi come abitazione principale

(previa presentazione di autocerificazione su modulo predisposto dal Comune)

NESSUNA

8

7 ‰

Aliquota ordinaria per tutte le altre casistiche

NESSUNA


Con risoluzione nr. 12/DF del 5/06 c.a. il Ministero ha chiarito che all'unica unità abitativa posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini Italiani non residenti nel territorio dello Stato, continua ad essere riconosciuta la detrazione di base (103,29) a condizione che non risulti locata.
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RIDUZIONE PER INAGIBILITA' O INABITABILITA'
Ai sensi dell'Art. 8, comma 1,della L. 504/92, l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; l'inagibilità deve essere comunicata mediante autocertificazione (modulo PDF,) corredata da documentazione comprovante tale stato (attestato di inagibilità rilasciato dall'Ufficio Comunale competente).
L'aliquota da applicare è l'ordinaria.

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO IN CASO DI MANCATO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO
In caso di mancato/insufficiente versamento dell'I.C.I. non ancora contestato dall'Ufficio Tributi, il Contribuente ha la possibilità di sanare l'inadempienza avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 18/12/1997, n.472, e successive modifiche ed integrazioni.

La regolarizzazione del pagamento può avvenire:

(Aggiornato alla "LEGGE DI STABILITA' 2011" CHE ENTRERA' IN VIGORE IL PRIMO FEBBRAIO 2011)

  • entro trenta giorni dalla data di scadenza del pagamento:in tal caso il contribuente potrà applicare la sanzione ridotta del 2,50% (1/12 del 30%) sulla differenza o intera imposta non versata (SI APPLICA LA PRECEDENTE NORMATIVA);
  • entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (termine per la presentazione della denuncia ICI 2011 per l’anno 2010 per l'imposta ancora dovuta per l'anno 2010);
    in tal caso il contribuente potrà applicare la sanzione ridotta del 3% (1/10 del 30%) sulla differenza o intera imposta non versata SINO AL 31/01/2011;
DAL PRIMO FEBBRAIO 2011 IL CONTRIBUENTE DOVRA' APPLICARE LA SANZIONE DEL 3,75%.

Sulla sola imposta (o differenza di imposta) dovranno essere calcolati altresì gli interessi moratori al tasso legale del 1% con maturazione giornaliera dal giorno successivo alla scadenza al giorno dell'effettivo versamento tardivo  sino al 31/12/2010 e l' 1,5 % dal 01/01/2011. In conclusione, l'importo totale da versare sarà ottenuto dalla somma di:

N. DESCRIZIONE DETTAGLIO
1) IMPOSTA Differenza d'imposta o imposta interamente non versata
2) SANZIONI
(calcolate sulla sola imposta)
2.50% se effettuato entro 30 giorni dal giorno successivo alla scadenza
3% se effettuato entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione ICI se il versamento sarà effettuato entro il 31/01/2011. DAL PRIMO FEBBRAIO SI DOVRA' APPLICARE 3,75%.
3) INTERESSI 1%   con maturazione giornaliera dal giorno successivo alla scadenza al giorno di effettivo versamento sino al 31/12/2010 - dal 01/01/2011 il tasso legale è stato fissato al  1,50%.


COMPILAZIONE MODULO PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il versamento va eseguito utilizzando il consueto bollettino postale, con caratteri in colore rosso, utilizzato per versare l'I.C.I. in autotassazione seguendo le sottoelencate brevi istruzioni;

  1. nelle caselline dedicate alle voci "abitazione principale" ovvero "altri fabbricati" etc. - a seconda delle singole fattispecie - devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta non versata;
  2. lo spazio relativo all'importo effettivo da versare dovrà ovviamente comprendere, oltre all'imposta non versata, le sanzioni e gli interessi calcolati;
  3. l'anno di imposta è quello di competenza (ossia l'annualità in cui è stata effettuata la violazione);
  4. deve essere barrata infine l'apposita casellina "Ravvedimento operoso" posizionata in fondo al bollettino. Esempio di compilazione scaricabile cliccando su questo link


RICHIESTA DI RIMBORSO
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione ai sensi dell'art. 164 della Legge nr. 296 del 27/12/2006 “Finanziaria 2007”;
Il modulo, predisposto dal Comune, è disponibile in Formato PDF Acrobat

AVVISI DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA E D’UFFICIO
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio: il pagamento dell’importo dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso mediante versamento con bollettino di c/c postale allegato (c/c nr. 67250688) intestato a:

Servizio Riscossione Tributi
EQUITALIA SESTRI SPA
Via XII Ottobre n.1
GENOVA


Entro lo stesso termine il contribuente potrà richiedere la revisione/annullamento dell’avviso motivando la richiesta e fornendo opportuna documentazione (copia delle ricevute di versamento, eventuali contratti d’affitto registrati etc) utilizzando il modulo (modulo PDF, modulo DOC) predisposto dal comune.
Entro lo stesso termine il contribuente potrà presentare ricorso alla commissione tributaria provinciale di Genova. In caso di mancato pagamento si procederà alla riscossione coattiva a mezzo ruolo ai sensi dell’art. 12 del DLgs 504/1992;


DEFINIZIONE AGEVOLATA:

Si avverte che ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472, è data facoltà di definire il presente procedimento entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto mediante il versamento dell'importo ridotto specificato nell'avviso.

Qualora il Contribuente non intenda addivenire a definizione agevolata (riduzione ad 1/4 delle sanzioni) o pagamento spontaneo, può richiedere, nel termine di 60 giorni dalla data di notifica il riesame dell'atto, compilando il modulo predisposto (modulo PDF) dal Comune di Arenzano e fornendo opportuna documentazione; entro lo stesso termine, può presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova, con le modalità previste dagli artt. 18 e seguenti del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546.

Elenco moduli scaricabili in formato PDF:


Riferimenti
:

Ufficio Tributi
Gli uffici, ubicati nel Castello Comunale Piano Terra della sede comunale
Seguono il seguente orario di ricevimento al pubblico: lunedi, mercoledi e venerdi dalle 9.00 alle 12.00
Fax: 010.9138.222 - email: tributi@comune.arenzano.ge.it

Numeri telefono e personale dell'ufficio:
010-913.8.1 Dott.ssa Patrizia Leoncino Responsabile di Servizio
010-913.8.211 Dott.ssa Cristina Marcenaro Istruttore direttivo
010-913.8.309 Eliana Fassione Istruttore amministrativo
010-913.8.290 Loredana Cambiaso Istruttore amministrativo