TASI 2015
ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DELLA TA.S.I.
Tassa sui Servizi Indivisibili
Le seguenti istruzioni sono composte da:
- PREMESSA Oggetto, soggetti passivi, base imponibile, aliquote e scadenze, codici comune – tributo – dichiarazione TASI
- PARTE A relativa ai fabbricati di proprietà , compresa l’abitazione principale e pertinenze e di aree fabbricabili, utilizzati dai proprietari
- PARTE B relativa agli immobili il cui possessore non corrisponde all’utilizzatore (es. immobili locati, concessi in comodato d’uso, ecc.)
- RECAPITI relativa alle informazioni per contattare l'Ufficio Tributi
Â
ISTRUZIONI TASI Tassa sui Servizi Indivisibili
Il Consiglio Comunale non ha ancora deliberato le aliquote IMU e TASI per l’anno 2015. L’acconto, pertanto, dovrà essere calcolato e versato utilizzando le aliquote approvate per l’anno 2014 (specificate più avanti).
Eventuali variazioni saranno conguagliate a saldo.
COSA E’ LA TASI
Il presupposto impositivo della TASI (art. 1, comma 669 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147) è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, ed aree edificabili, come definiti ai fini dell’Imposta municipale propria (IMU), ad eccezione dei terreni agricoli. La Tassa sui servizi indivisibili è destinata al finanziamento di quei servizi per i quali non è possibile individuare l’intensità degli stessi usufruita da ogni singolo soggetto, ed erogati in favore della collettività , esempio: pubblica illuminazione, manutenzione stradale, verde pubblico, sicurezza locale
CHI DEVE PAGARE LA TASI
La normativa nazionale prevede che la TASI sia dovuta da tutti coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo fabbricati, compresa l'abitazione principale, le relative pertinenze e aree fabbricabili, ad eccezione dei terreni agricoli.
La stessa dovrà essere corrisposta dai proprietari ed affittuari/comodatari di tutti gli immobili ovvero nel caso in cui un immobile sia occupato da persona diversa dai proprietari, il pagamento della TASI è dovuto sia dai proprietari che dagli utilizzatori.
N.B. In caso di detenzione temporanea di durata inferiore ai 6 mesi nel corso dello stesso anno solare , la TASI è dovuta per intero dal proprietario
SOGGETTI PASSIVI
- Il proprietario;
- Il titolare di diritto reale di usufrutto;
- Il titolare del diritto di abitazione (coniuge superstite, l'assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio);
- Il titolare del diritto di superficie;
- Il locatario di bene in leasing;
- Il concessionario di aree demaniali;
- Il titolare di diritto d'uso;
- Il locatario
- Il comodatario
- Le imprese costruttrici di fabbricati destinati alla vendita
- I proprietari di fabbricati rurali “strumentaliâ€
DETRAZIONI
NON SONO PREVISTE DETRAZIONI
CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO - AIRE
I cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE, hanno diritto ad una riduzione dei due terzi dell’imposta a condizione che
 i proprietari siano già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza
 e l’abitazione non risulti locata o data in comodato d'uso
COME PAGARE
Con modello F24 reperibili presso le banche, le poste, sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Per i codici tributo da riportare sul modello F24 vedere le tabelle allegate.
Codice catastale del Comune di ARENZANO A388
QUANDO PAGARE
- ENTRO IL 16 GIUGNO (prima rata)
- ENTRO IL 16 DICEMBRE (SECONDA RATA - prima del pagamento contattare l'ufficio)
DICHIARAZIONE IMU/TASI
RINVIO – Ai fini TASI non è ancora stato approvato il modello ministeriale
Fabbricati di proprietà ed aree fabbricabili,
compresa l’abitazione principale pertinenze utilizzati dai proprietari
Â
COME SI CALCOLA LA TASI
Il metodo per calcolare il dovuto è identico a quello per l’IMU. Rendita catastale maggiorata del 5% per il moltiplicatore della casistica oggetto del calcolo (es. 160 per appartamento ad uso abitativo). Si ottiene così la base imponibile su cui calcolare il 2 per mille
BASE IMPONIBILE
Rendita catastale dell'immobile, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5% e moltiplicata per: |
 |
160 |
Per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 |
140 |
Per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 |
80 |
Per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5 |
65 |
Per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi D/5) |
55 |
Per i fabbricati della categoria catastale C/1 |
Areee fabbricabili |
Valore venale in comune commercio |
ALIQUOTE IN ACCONTO (per il saldo contattare l'Ufficio)
Percentuale Applicata |
Tipo Aliquota |
0,2% (2 per mille) |
Aliquota per tutte le categorie catastali comprese le abitazioni principali utilizzate dal proprietario, aree fabbricabili |
0,1% (1 per mille) |
Fabbricati strumentali, rurali utilizzati da soggetti iscritti ai “Coltivatori†(ad esclusione dell’abitazione principale alla quale andrà applicato il 2 per mille) |
Il calcolo andrà eseguito in modo proporzionale alla percentuale e ai mesi di possesso
CODICI DA INSERIRE NEL MODELLO F24 PER IL VERSAMENTO TASI
CODICI TRIBUTO |
DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VERSAMENTO |
3958 |
TASI - tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze (per abitazione principale si intende l’unità abitativa ove risiede il proprietario) |
3959 |
TASI - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale |
3960 |
TASI - tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili |
3961 |
TASI - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati |
Relativa agli IMMobili il cui possessore non corrisponde all’utilizzatore (es. immobili locati, concessi in comodato d’uso, ecc.)
COME SI CALCOLA LA TASI
Rendita catastale maggiorata del 5% per il moltiplicatore della casistica oggetto del calcolo (es. 160 per appartamento ad uso abitativo). Si ottiene così la base imponibile su cui calcolare il 2 per mille. L’importo ottenuto si scompone nel 70% a carico del proprietario e 30% a carico dell’utilizzatore.
BASE IMPONIBILE
Rendita catastale dell'immobile, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5% e moltiplicata per: |
 |
160 |
Per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 |
140 |
Per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 |
80 |
Per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5 |
65 |
Per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi D/5) |
55 |
Per i fabbricati della categoria catastale C/1 |
ALIQUOTE
Percentuale Applicata |
Tipo Aliquota |
0,2% (2 per mille) |
Per tutti gli immobili di tutte le categorie catastali, locati o dati in comodato, con contratto registrato ad un soggetto che l’utilizzi a qualsiasi titolo. L’importo del 2 per mille dovuto dovrà essere così ripartito: |
0,1% (1 per mille) |
Fabbricati strumentali, rurali utilizzati da soggetti iscritti ai “Coltivatoriâ€, proprietari e locatari |
Nel caso il contratto di locazione, comodato d’uso, o documento attestante il diritto d’uso del fabbricato, fosse intestato a più persone, il versamento del tributo può essere effettuato da un solo soggetto per l’intera quota possibilmente lo stesso iscritto alla tassa rifiuti.
CODICI DA INSERIRE NEL MODELLO F24 PER IL VERSAMENTO TASI
CODICI TRIBUTO |
DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VERSAMENTO |
3959 |
TASI - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale |
3961 |
TASI - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati |
Â
ESEMPIO DI CALCOLO DELLA TASI PER INQUILINI / UTILIZZATORILa rendita catastale è reperibile sul contratto di locazione, in alternativa chiedere al proprietario
Rendita catastale € 894,76 incrementata del 5% = € 939,50
€ 939,50 X 160* = € 150.320,00 imponibile
€ 150.320,00 X 2 diviso 1000 = € 300,64 importo TASI totale annuale al 2 per mille
€ 300.64 X 30 diviso 100 = € 90.20 quota del 30% spettante all’affittuario
€ 90.20 così suddiviso € 45,00 (arrotondato) in acconto entro il 16 giugno 2015 € 45,00 (arrotondato) entro il 16 dicembre 2015
* moltiplicatore relativo ad abitazioni, box, cantine, soffitte – Controllare il moltiplicatore per tipologia di fabbricato
Â
ESEMPIO DI CALCOLO DELLA TASI PER PROPRIETARI NON UTILIZZATORI
Rendita catastale € 894,76 incrementata del 5% = € 939,50
€ 939,50 X 160* = € 150.320,00 imponibile
€ 150.320,00 X 2 diviso 1000 = € 300,64 importo TASI totale annuale al 2 per mille
€ 300.64 X 70 diviso 100 = € 210,45 quota del 70% spettante al proprietario
€ 210,64 diviso 2 = € 105,00 (arrotondato) acconto entro il 16 giugno 2015
€ 105,00 (arrotondato) saldo entro il 16 dicembre 2015
* moltiplicatore relativo ad abitazioni, box, cantine, soffitte – Controllare il moltiplicatore per tipologia di fabbricato
Â
ESEMPIO DI CALCOLO DELLA TASI IN CASO DI COMPROPRIETARI DI CUI UNO SOLO UTILIZZATORENel caso di immobile in comproprietà (ad esempio 2 soggetti) e utilizzato solo da uno dei titolari, la TASI dovuta andrà calcolata come nell’esempio sotto riportato:
Soggetto 1 Proprietario di appartamento al 50% e residente anagraficamente nello stesso:
IMU – ESENTE
TASI – 2 per mille diviso 2 calcolato sulla propria percentuale di possesso codice tributo 3958
Il 30% del 2 per mille calcolato sulla percentuale di possesso del contitolare
codice tributo 3961
Soggetto 2 Proprietario di appartamento al 50% utilizzato da altro comproprietario:
IMU – 8.6 per mille per il 50%
TASI – il 70% del 2 per mille calcolato sulla propria percentuale di possesso
codice tributo 3961
Per eventuali chiarimenti o casistiche particolari contattare l'ufficio ai seguenti numeri:
- 010.9138.211 Marcenaro
- 010.9138.290 Borello
- 010.9138.309 Fassione
- indirizzo email: tributi@comune.arenzano.ge.it
Orari di apertura al pubblico dell’Ufficio:Â
- martedì dalle 9,30 alle 11,30
- venerdì dalle 8.00 alle 11.00
- giovedì dalle 15.00 alle 17.00
Dal 1° al 16 giugno l’ufficio sarà aperto al pubblico
- il lunedì, martedì, mercoledì dalle 9.30 alle 11.30
- il venerdì dalle 8.00 alle 11.00 – giovedì dalle 15.00 alle 17.00.
Documenti correlati
- Delibera Giunta Comunale n.233 del 25/06/2013 - Aree edificabili
- Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)
Â