TASI 2016 - Acconto

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DELLA TA.S.I.

Tassa sui Servizi Indivisibili


Il Consiglio Comunale con provvedimento n. 20   del 27-04-2016 , ha deliberato le aliquote  TASI per l’anno 2016. Non ci sono variazioni rispetto all’anno 2015 (aliquote specificate più avanti).

Con l’approvazione della Legge di Stabilità 2016 sono state apportate importanti modifiche alla normativa. Le principali sono le seguenti:
1)

ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE

ESENTI (si continua a versare il tributo sulle  categorie catastali A1 – A8 – A9 e relative pertinenze )

LA QUOTA INQUILINO - COMODATARIO è stata ABOLITA limitatamente ai casi in cui sia destinata  ad ABITAZIONE PRINCIPALE   e relative pertinenze (si continua a versare il tributo sulle categorie catastali A1 – A8 – A9 e relative pertinenze). L’abolizione è prevista solo per l’utilizzatore o inquilino mentre il proprietario continua a versare la quota  del  70%.

2) COMODATI D’USO
la base imponibile è ridotta del 50%  per le unità abitative (eccetto categorie catastali A1-A9-A8 e relative pertinenze) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado (genitori – figli)

requisiti obbligatori:
A) il comodante (proprietario) possieda un solo immobile in Italia   (l’immobile che concede in comodato);
B) risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato
C) contratto (verbale o scritto) registrato.

N.B. il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante  oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune l’immobile adibito a propria abitazione principale (escluse le solite categorie di lusso A1-A8-A9).
N.B. obbligo di presentazione dichiarazione su modulo IMU da presentare all’ufficio tributi
3) LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO
 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431,N.B. art. 2 comma 3 l’imposta si ottiene applicando l’aliquota stabilita dal Comune e versando il 75 per cento.

N.B. Obbligo di presentazione dichiarazione su modulo IMU da presentare all’Ufficio Tributi

CHI DEVE PAGARE LA TASI
la TASI è dovuta da tutti coloro che possiedono a qualsiasi titolo fabbricati e aree fabbricabili, che tengono a loro disposizione, al 100%  calcolata con aliquota dello  0,2%.
Nel caso in cui un immobile sia occupato o utilizzato da persona diversa dai proprietari, il pagamento della TASI è dovuto anche dagli affittuari/utilizzatori (ad esclusione dell’abitazione principale) nella misura del 30% calcolata con aliquota dello 0.2%.
I proprietari, gli inquilini e i comodatari di immobili appartenenti alle categorie catastali A1 – A8 – A9 e relative pertinenze.

N.B. In caso di detenzione temporanea di durata inferiore ai 6 mesi nel corso dello stesso anno solare , la TASI è dovuta per intero dal proprietario

SOGGETTI PASSIVI
  1. Il proprietario;
  2. Il titolare di diritto reale di usufrutto;
  3. Il titolare del diritto di superficie;
  4. Il locatario di bene in leasing;
  5. Il concessionario di aree demaniali;
  6. Il titolare di diritto d'uso;
  7. Il locatario (ad eccezione delle esclusioni previste per legge)
  8. Il comodatario (ad eccezione delle esclusioni previste per legge)
  9. Le imprese costruttrici di fabbricati destinati alla vendita
  10. I proprietari di fabbricati rurali “strumentali”

DETRAZIONI
NON SONO PREVISTE DETRAZIONI

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO – AIRE
CONTATTARE UFFICIO
contattare ufficio

COME PAGARE
Con modello F24 reperibili presso le banche, le poste, sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Per i codici tributo da riportare sul modello F24 vedere le tabelle allegate.
Codice catastale del Comune di ARENZANO A388

QUANDO PAGARE
  • ENTRO IL 16 GIUGNO (acconto)
  • ENTRO IL 16 DICEMBRE (saldo)
COME SI CALCOLA LA TASI
Il metodo per calcolare il dovuto è identico a quello per l’IMU. Rendita catastale maggiorata del 5% per il moltiplicatore della casistica oggetto del calcolo . Si ottiene così la base imponibile su cui calcolare il 2 per mille

BASE IMPONIBILE
Rendita catastale dell'immobile, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5% e moltiplicata per: Tipologia

160

Per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7


140

Per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5


80

Per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5


65

Per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi D/5)


55

Per i fabbricati della categoria catastale C/1

Areee fabbricabili

Valore venale in comune commercio

n.b. base imponibile ridotta al 50% limitatamente ai comodati come specificati dalla normativa



Relativamente agli immobili  tenuti a disposizioni del proprietario (non locati, non concessi in comodato d’uso ecc. )

ALIQUOTE
Percentuale Applicata Tipo Aliquota

0,2%

(2 per mille)

Aliquota per tutte le categorie catastali e aree fabbricabili inclusi gli immobili merce e le unità destinate ad abitazione principale cat. A1-A8-A9

0,1%

(1 per mille)

Fabbricati strumentali, rurali utilizzati da soggetti iscritti ai “Coltivatori”
  Relativamente agli immobili il cui possessore non corrisponde all'utilizzatore
Percentuale Applicata Tipo Locazione Tipo Aliquota Ripartizione importi

0,2%

(2 per mille)

 

Per tutti gli immobili di tutte le categorie catastali, concessi a terzi con contratto registrato, escluse le casistiche successive

70% proprietario
30% utilizzatore /locatario / comodatario

0,2%

(2  per mille)

Locazioni unità abitative

Per gli immobili locati con contratto registrato a terzi o ceduti in comodato a terzi che li utilizzino come abitazione principale.

70% proprietario

ESENTE l’ utilizzatore/locatario/comodatario (si continua a versare il tributo sulle categorie catastali A1-A8-A9)

0,2%

(2 per mille)
con riduzione del 25%

Locazioni contratto concordato unità abitative

Per gli immobili locati con contratto concordato aliquota ridotta del 25% ( 1,50 per mille)

70% proprietario

ESENTE locatario se immobile destinato ad abitazione principale (si continua a versare il tributo sulle categorie catastali A1-A8-A9)

0,2%

(2 per mille)

comodati previsti dalla normativa calcolato sulla base imponibile ridotta del 50%

Per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito (LEGGERE ATTENTAMENTE I REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA) a parenti in linea retta (genitori figli)

70% proprietario

ESENTE utilizzatore/comodatario -

0,1%

(1 per mille)

 

Fabbricati strumentali, rurali utilizzati da soggetti iscritti ai “Coltivatori”, proprietari e locatari

70% proprietario
30% utilizzatore/locatario/comodatario

Il calcolo andrà eseguito in modo proporzionale alla percentuale e ai mesi di possesso Nel caso il contratto di locazione, comodato d’uso, o documento attestante il diritto d’uso del fabbricato, fosse intestato a più persone, il versamento del tributo può essere effettuato da un solo soggetto per l’intera quota, possibilmente lo stesso iscritto alla tassa rifiuti.  
CODICI DA INSERIRE NEL MODELLO F24 PER IL VERSAMENTO TASI
CODICI TRIBUTO

DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VERSAMENTO

3958 TASI – tributi per i servizi indivisibili abitazione principale A1-A8-A9
3959 TASI - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale
3960 TASI - tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili
3961 TASI - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati

Recapiti
Per eventuali chiarimenti o casistiche particolari contattare l'ufficio ai seguenti numeri:
Orari di apertura al pubblico dell’Ufficio:
  • martedì dalle 9,30 alle 11,30
  • venerdì dalle 8.00 alle 11.00
  • giovedì dalle 15.00 alle 17.00

Dal 1° al 16 giugno l’ufficio sarà aperto al pubblico
  • il lunedì, martedì, mercoledì dalle 9.30 alle 11.30
  • il venerdì dalle 8.00 alle 11.00 – giovedì dalle 15.00 alle 17.00.

Documenti correlati  

Calcolo IUC ( IMU + TASI ) 2016 dal sito amministrazionicomunali.it
n.b. digitare le aliquote IMU E TASI e le percentuali TASI sopra esposti